Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the six-month appeal period for labor cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Tafuri's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his medical fee claim inadmissible. Tafuri argued the lower court misapplied labor law articles regarding vacation and substitution duties, while the ASL maintained he received no paid assignment. The court ruled the appeal was untimely because it was filed after the six-month deadline applicable to labor disputes, having been initiated in 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 3 L. 742/1969: An appeal in labor proceedings is inadmissible if filed after the six-month period expires, as the statutory suspension of holidays does not apply to such cases.
Parole chiave
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TAFURI SILVIO, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO MELPIGNANO ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Romeo Romei 27, presso lo studio dell’Avv. SIMONA PAIANO; -ricorrente – ASL BR, in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa dall’Avv. DAVIDE FRIGIONE ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39 presso lo studio dell’Avv. MARCO MORETTI -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2017 della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 7.4.2017, N.R.G. 926/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal Consigliere dott.
Roberto Bellé; RILEVATO CHE la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato le domanda con cui Silvio Tafuri aveva chiesto il pagamento di importi da lui pretesi dalla ASL BR (Brindisi) a titolo di lavoro quale medico reperibile per il Servizio di Continuità Assistenziale presso i comuni di Ostuni, Fasano e Cisternino: la Corte territoriale riteneva che il ricorrente non avesse ricevuto alcun incarico ai sensi dell’art. 63 (incarichi su vacanze di continuità assistenziale) o dell’art. 70 (incarichi di sostituzione del medico titolare) dell’A.C.N., ma solo incarichi di sostituzione come medico reperibile a seguito di istanza di messa a disposizione da lui stesso formulata, posizione per la quale tuttavia l’A.C.N. non riconosceva alcun compenso;
Silvio Tafuri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 43 dell’A.I.R. da parte della Corte d’Appello (primo motivo) e comunque la violazione dell’art. 2126 c.c. (secondo motivo); la ASL ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE come eccepito anche dal ASL l’impugnazione è inammissibile perché tardiva; la sentenza è stata pubblicata il 7 aprile 2017 e quindi il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era di sei mesi in forza dell’art. 327 c.p.c., nella versione modificata con L. 69/2009, qui applicabile ratione temporis essendo il giud izio iniziato in primo grado nel 2013; il ricorso per cassazione è datato 31.10.2017 ed è stato posto in notifica e notificato il successivo 3.11.2017; poiché nelle cause trattate con il rito del lavoro non trova applicazione la sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969) l’impugnativa è intervenuta quando il ricorrente era già decaduto dal poterla proporre; non resta che darne atto e la regolazione delle spese segue la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così decis