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Ordinanza — n. 21803/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court for failure to integrate necessary co-litigant in public sector selection dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21803/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the INPS's appeal against the appeal court's decision regarding a public sector job selection dispute. The INPS argued the first-instance judge erred by failing to integrate the necessary co-litigant, Giacomo La Spada, into the proceedings. The court ruled that the first-instance judge's order to integrate La Spada created a necessary procedural co-litigation status that the appeal court violated by not summoning him. Consequently, the appeal was allowed only to the extent of this procedural violation, sending the case back for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 107 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.; When a judge orders the integration of a necessary co-litigant, the resulting procedural co-litigation cannot be removed by the appellate court, and failure to summon such a party constitutes a violation of Art. 331 c.p.c. that the court of cassation must examine ex officio.

Parole chiave

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necessary procedural co-litigation integration of third party public sector selection violation of art 331 cpc ex officio review appeal court nullity public administration dispute particolarità dei concorsi interni

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 107 c.p.c.
102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in questicasi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art.
Art. 331 c.p.c.
D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, qualora il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c.
Art. 111 Cost.
in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art.
Art. 6 CEDU
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 17 CCNL 1998-2001
Art. 18 CCNL 1998-2001
art. 111 Cost
in relazione all’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 287
Cass., Sez. 1, n. 9131 del 6 maggio 2016
331 c.p.c.,rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 9131 del 6 maggio 2016).
Cass., Sez. 3, n. 21381 del 30 agosto 2018
157, comma 3, c.p.c., trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare (Cass., Sez. 3, n. 21381 del 30 agosto 2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16608/2018proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Massafra, Elisabetta Lanzetta e Sebastiano Caruso e con loro elettivamente domiciliatoin Roma, via C. Beccaria n. 29; -ricorrente- contro Carmelo Aliberti, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Parmaliana ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via F. Satolli 45; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Messina, n. 445/2017, pubblicata il 25 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Carmelo Aliberti ha proposto ricorso presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 15 giugno 2009, esponendoche: era dipendente dell’INPS dal 16 giugno 1970; aveva partecipato ad una selezione per il conferimento della posizione di ottimizzatore dell’Agenzia di Produzione presso l’Agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto; l’incarico era stato conferito a tale Giacomo La Spada in maniera illegittima. Egli ha chiesto, quindi, il riconoscimento in suo favore della posizione menzionata.

Il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, nel contraddittorio delle parti, integrato il contraddittorio anche nei confronti di Giacomo La Spada, con sentenza n. 1472/2014, ha accolto la domanda, condannando l’INPS a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovutegli, rigettando la domanda di risarcimento del danno avanzata dal lavoratore. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Messina, costituitosi Carmelo Aliberti, con sentenza n. 445/2017, ha rigettato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Carmelo Aliberti si è difeso con controricorso. Carmelo Aliberti ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo ed il secondo motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione,l’INPS lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDUin quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Giacomo La Spada, che era stato parte del giudizio di primo grado in seguito ad ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ledoglianze sono fondat e . In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere illitisconsorzio n ecessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione(Cass., Sez.

L , n. 28766 del 9 novembre 2018 ) . Nella specie, la domanda accolta sia in primo sia in secondo grado concerneva proprio l’annullamento dell’assegnazione, in seguito a selezione interna effettuata dall’INPS, dell’incarico a Giacomo La Spada e la sua attribuzione a Carmelo Aliberti. Ne consegue che Giacomo La Spada (non risultando vi fossero stati altri partecipanti alla detta selezione, oltre a Carmelo Aliberti) era fin dall’inizio litisconsorte necessario nel presente giudizio. Giustamente, quindi, Giacomo La Spada era stato parte (pur restando contumace)del processo davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e la sua presenza, a maggior ragione, era richiesta anche nel giudizio di appello, conclusosi in senso favorevole a Carmelo Aliberti, come il procedimento di prime cure.

L’INPS, però, non aveva provveduto a chiamare in causa, davanti alla corte territoriale, Giacomo La Spada. Peraltro, si rileva che, a prescindere dal carattere originario, nelcaso de quo, del litisconsorzio necessario, alle stesse conclusioni sopra esposte dovrebbe giungersi pure ove si aderisse al l’affermazione del controricorrente , contenuta nella sua memoriaconclusiva, che l’ordine di integrazione del contraddittorio era stato emesso dal giudice di primo grado ex art. 107 c.p.c. Sul punto, la S.C. ha chiarito che la chiamata del terzo iussu iudicis ai sensi dell’art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. processuale, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, salva l’estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell’art. 331 c.p.c.,rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 9131 del 6 maggio 2016).

D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, qualora il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in questicasi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157, comma 3, c.p.c., trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare (Cass., Sez. 3, n. 21381 del 30 agosto 2018). 2)Con il terzo motivo l’INPS contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 17 e 18 CCNL 1998-2001 Enti pubblici non economici nonché alla circolare n. 188/01 punto 6 ed al verbale del Nucleo di Valutazione del 29 novembre 2007 in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi. 3)Il ricorso è accolto, limitatamente al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, che deciderà la controversia nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, nel rispetto del contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo ; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina , la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di