Ordinanza — n. 21799/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4572/2018proposto da: Carmela Nigroli, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Romeo, con domicilio eletto in Roma, via G.A. Pasquale n. 39, presso l’Avv. Michele Castorino; -ricorrente- contro Comune di Lentini, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Cittadino e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania, n. 1405/2016, pubblicata il 1° febbraio 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p; Ordinanza — n. 21799/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. datato 20 giugno 2023con istanza di compensazione delle spese. Il Comune di Lentini ha aderito formalmente alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite, stante l’intesa raggiunta dalle parti. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrent e , considerato l’esito della controversia.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4572/2018proposto da: Carmela Nigroli, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Romeo, con domicilio eletto in Roma, via G.A. Pasquale n. 39, presso l’Avv. Michele Castorino; -ricorrente- contro Comune di Lentini, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Cittadino e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania, n. 1405/2016, pubblicata il 1° febbraio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Carmela Nigroliha depositato il 20 febbraio 2009 ricorso presso il Tribunale di Siracusa, chiedendo la condanna del Comune di Lentini a pagare l’importo di € 215.319,00 a titolo di differenze retributive sul presupposto di avere svolto attività lavorativa dirigenziale in favore del detto ente locale dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 pur se formalmente inquadrata quale funzionario categoria D6. Il Tribunale di Siracusa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza dell’11 marzo 2013, ha rigettato il ricorso.
Carmela Nigroli ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1405/2016, ha rigettato. Carmela Nigroli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Lentini ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. datato 20 giugno 2023con istanza di compensazione delle spese. Il Comune di Lentini ha aderito formalmente alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite, stante l’intesa raggiunta dalle parti. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrent e , considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara estinto il giudizio; -compensa le spese di lite. Così de