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Ordinanza — n. 21751/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21751/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21751/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. Giuseppe Assanelli ed altri lavoratori, premesso di essere stati dipendenti di IBM Italia s.p.a., di essere transitati a far data dal 1.1.2016 alle dipendenze di IBM Servizi Tecnologici s.r.l., poi divenuta Modis Italia s.r.l., nell'ambito del conferimento/cessione di ramo di azienda che aveva riguardato il ramo denominat o "TSS Support Services ", hanno convenuto in giudizio le suddette società contestandoche il trasferimento rispondesse ai criteri previsti al fine dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro.

Regesto Legislator

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art. 2112 cod. civ, art. 1406 cod. civ, art. 118 disp. att. cod. proc. civ, art. 2112 c.c; Ordinanza — n. 21751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti. Si premette che la denunzia di vizio di motivazione, articolata con il secondo motivo, risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.n. 5528/2014) .

Parole chiave

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trasferimento dei rapporti di lavoro trasferimento del personale cessione del contratto decisioni di riassegnazione o trasferimento trasferimento d'impresa abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 2112 cod. civ
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ.
art. 1406 cod. civ
e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
Le censure articolate con il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere respinte in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 2112 c.c
he la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da: MODIS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n. 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA MASSIMO FAILLA -ricorrente- contro ASSANELLI GIUSEPPE, BALDI WALTER, BANDIRALI BARBARA, BERNARDI ROSSANA, BESANA ENNIO, BRAMBILLA LORENZO CORRADO, BRUNETTI GIUSEPPE, BRUNO ALESSANDRA, BURATTINI TIZIANA COSETTA MARIA, CAGNONI MARCO, CALLARI VINCENZO, CAPITANIO PAOLO, CARACCIOLO ROBERTA, CELLA IVAN, COASSIN PAOLO, COLOMBO CARLO, CORNO ELEONORA, CRIPPA ALENA, D'AURIA GIUSEPPE, DE SANTIS PAOLA, DEL RE DANIELA, ERBA ALBERTO, FARCHI CORINNA, FERRARI DAVIDE, FUSETTI LUIGI, GROSSONI LORENZO GIANFRANCO, LAERA CARMINE, MARINELLI MAURO, MARTINENGHI GIULIANO, MASETTI GIACINTA, SANDRINI MASSIMO, TEBALDI PAMELA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCEL LERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato GIOVANNI SOZZI-controricorrenti- nonché contro BORSI RENATO -intimato- nonché contro IBM ITALIA SPA, in pers ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, MICHELA MARTINI, FRANCESCO PEDRONI, ANDREA NICOLO' STANCHI -controricorrente- sul ricorso successivo iscritto al n. 27642/2020 R.G. proposto da:

IBM ITALIA SPA, in persona del legale rappresen tante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiANDREA NICOLO' STANCHI, MICHELA MARTINI, FRANCESCO PEDRONI, LUCA MATTEODAFFRA -ricorrentesuccessivo- contro ASSANELLI GIUSEPPE, BALDI WALTER, BANDIRALI BARBARA, BERNARDI ROSSANA, BESANA ENNIO, BORSI RENATO, BRAMBILLA LORENZO CORRADO, BRUNETTI GIUSEPPE, BRUNO ALESSANDRA, BURATTINI TIZIANA COSETTA MARIA, CAGNONI MARCO, CALLARI VINCENZO, CAPITANIO PAOLO, CARACCIOLO ROBERTA, CELLA IVAN, COASSIN PAOLO, COLOMBO CARLO, CORNO ELEONORA, CRIPPA ALENA, D'AURIA GIUSEPPE, DE SANTIS PAOLA, DEL RE DANIELA, ERBA ALBERTO,FARCHI CORINNA, FERRARI DAVIDE, FUSETTI LUIGI, GROSSONI LORENZO GIANFRANCO, LAERA CARMINE, MARINELLI MAURO, MARTINENGHI GIULIANO, MASETTI GIACINTA, SANDRINI MASSIMO, TEBALDI PAMELA, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato GIOVANNI SOZZI-controricorrenti- nonchécontro MODIS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n. 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUCA MASSIMO FAILLA -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1840/2019 depositata il25/02/2019, R.G. n. 28/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. Giuseppe Assanelli ed altri lavoratori, premesso di essere stati dipendenti di IBM Italia s.p.a., di essere transitati a far data dal 1.1.2016 alle dipendenze di IBM Servizi Tecnologici s.r.l., poi divenuta Modis Italia s.r.l., nell'ambito del conferimento/cessione di ramo di azienda che aveva riguardato il ramo denominat o "TSS Support Services ", hanno convenuto in giudizio le suddette società contestandoche il trasferimento rispondesse ai criteri previsti al fine dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro.

2. Il giudice di primo ha accolto la domanda con statuizione confermata dallaCorte di appello di Milano la quale ha respinto gli appelli separatamente proposti e poi riuniti di IBM Italia s.r.l. e di Modis Italia s.r.l..

4. Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi. Modis Italia s.r.l. e IBM Italia s.p.a., ciascuna sulla base di tre motivi; Giuseppe Assanelli e gli altri lavoratori come in epigrafe indicati hanno depositato controricorso sia in relazione al ricorso di IBM Italia s.p.a. sia in relazione al ricorso di Modis s.r.l.; IBM Italia s.p.a. ha depositato controricorso;

5. IBM Italia s.p.a. e i lavoratori hanno ciascuna depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..

6. Sono stati depositati atti di rinunzia al ricorso da parte di IBM s.p.a. nei confronti dei lavoratori in dispositivo indicati; Considerato che Preliminarmente, si rileva che nella memoria di IBM Italia s.p.a. la detta società, dato atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra quest’ultima società, Modis Italia s.r.l. e i lavoratori controricorrenti, ad eccezione dei lavoratori Ivan Cella, Eleonora Corno e Daniela Del Re, formula richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere fra IBM Italia s.p.a. ed i lavoratori con i quali è intervenuta la transazione nonché con Modis Italia s.r.l. .

Il Collegio, in conformità della richiesta della società, dichiara cessata la materia del contendere fra le parti sopraindicate con compensazione delle spese di lite. In relazione al rapporto processuale tra IBM Italia s.p.a. e Ivan Cella, Eleonora Corno e Daniela Del Re deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio stante la intervenuta accettazione da parte di questi ultimi della rinunzia al ricorso formulata da IBM Italia s.p.a. secondo quanto anche attestato dai detti controricorrenti nella memoria depositata. In relazione al rapporto processuale tra la ricorrente Modis Italia s.r.l. ed i lavoratori controricorrenti, non avendo la società dichiarato di rinunziare al ricorso, né dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, conciliazione non altrimenti documentata, occorre procedere alla delibazione nel merito dei proposti motivi di ricorso come di seguito riassunti.

Con il primo motivo di ricorso Modis Italia s. r.l. a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. alla luce della Direttiva Europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE,;Con il secondo motivo deduce omesso esame di fatto controverso e decisivo in ordine ai requisiti richiesti al fine di una valida cessione di azienda rappresentato dalla circostanza che Modis Italia s.r.l., società neocostituita svolgeva la propria attività esclusivamente con i rami ceduti di IBM. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.2112 cod. civ. , come interpretato alla luce della normativa comunitaria in tema di trasferimento di ramo di azienda ed in particolare della Direttiva CE N. 23/2001 e dei principi della Corte di giustizia U.E. .

I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti. Si premette che la denunzia di vizio di motivazione, articolata con il secondo motivo, risulta preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.n. 5528/2014) .

Le censure articolate con il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere respinte in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, in relazione alla medesima vicenda traslativa, ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza in diritto articolate da entrambe le società, cedente e cessionaria (v. in particolare Cass. n. 4074/2023, Cass. n. 3480/2023, 3479/2023). In tali condivisibili precedenti è stato precisato che, a i fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il se rvizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015)e ribadita la necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di 6 Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12;

Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021). he la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie- con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014;

Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass. n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass.n. 22249/2021 cit.). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. . Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità -in termini positivi o negativi -all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass.n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059).

Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come tali, deve confermarsi il parimenti consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n.

5) o n.

4) c.p.c.. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la società Modis Italia condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza nei confronti dei lavoratori controricorrenti. La sostanziale adesione della controricorrente IBM Italia s.p.a. alle conclusioni spiegate dalla ricorrente incidentale giustifica la compensazione delle spese di lite fra le due società. Sussistono i presupposti processuali per la condanna della sola Modis Italia s.r.l.al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002. Non sussistono, viceversa, nei confronti di IBM Italia s.p.a., i presupposti processuali di applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anchein caso di inammissibilità sopravven uta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere fra IBM Italia s.p.a., Modis Italia s.p.a. e gli altri contoricorrenti, ad eccezione di Ivan Cella, Eleonora Corno e Daniela Del Re . Compensa le spese di lite fra le dette parti. Dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra IBM Italia s.p.a. ed i controricorrenti Ivan Cella, Eleonora Corno e Daniela Del Re. Rigetta il ricorso di Modis Italia s.p.a. nei confronti dei lavoratori controricorrenti e la condanna alla rifusione agli stessi delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Compensa le spese di lite tra Modis Italia s.r.l. e IBM Italia s.p.a. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di Modis Italia s.r.l. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu