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Ordinanza — n. 21699/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21699/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21699/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Alba Maria Branchi volta a conseguire l'assegno sociale exlege n r . 335 del 1995 ; in particolar e, la C orte territoriale ha ritenuto che l a parte avesse diritto all'assegno pur avendo rinunciato, in sede di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dal coniuge, al mantenimento da parte di quest’ultimo;

Regesto Legislator

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art. 2697 cod.civ; Ordinanza — n. 21699/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina»(Cass. nr. 24955 cit., in motivazione); 16.il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; 17.tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi sospensione delle prestazioni d'invalidità dipendenza dall'assistenza sociale deducibilità dei contributi di mantenimento riesame della rendita AI diritto alle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod.civ
c on l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ.nonché della legge n r .
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7262-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; - ricorrente - contro BRANCHI ALBA MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA CALLEGARI; Oggetto Assegno sociale. Mantenimento coniuge. Rinuncia R.G.N. 7262/2017 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 981/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2016 R.G.N. 1912/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Alba Maria Branchi volta a conseguire l'assegno sociale exlege n r . 335 del 1995 ;

2. in particolar e, la C orte territoriale ha ritenuto che l a parte avesse diritto all'assegno pur avendo rinunciato, in sede di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dal coniuge, al mantenimento da parte di quest’ultimo;

3. avverso tal e statuizion e, ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura, cui ha resistito la parte privata con controricorso;

4. A lba Maria B ran chi ha depositato memoria;

5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

6. c on l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ.nonché della legge n r . 335 del 1995, art. 3,commi 6-7, per avere la Corte di appello ritenuto che l'assistita avesse diritto all'assegno sociale pur avendo rinunciato, in sede di separazione dal coniuge, al mantenimento: ad avviso di parte ricorrente, infatti, alla situazione di bisogno l'istante avrebbe, nel caso di specie , dato causa con il proprio comportamento; pertanto, consentire in tali casi l'erogazione dell'assegno sociale potrebbe dar luogo ad abusi a danno della collettività;

7. i l motivo è infondato ;

8. a nalogh e questioni sono già state valutate dalla Corte (v. Cass. nr. 24955 del 2021) e respinte con argomentazioni che, condivise dal Collegio, vanno confermate in questa sede;

9. va premesso, in punto di fatto, che i giudici territoriali, nell'accogliere il gravameformulato dall'odierna parte controricorrente, hanno escluso, nella sostanza, che la rinuncia al mantenimento fosse frutto di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno; tale scelta, piuttosto, era riconducibile a motivazioni legittime, prese in considerazione dal Tribunale competente che, con decreto, aveva, infatti, accolto l’istanza di modifica delle condizioni di separazione, conferendo alle dette pattuizioni piena efficacia «esterna» (v. pag. 9 sentenza impugnata); 10.ciò posto, va ricordato che la legge n r . 335 del 1995, art. 3,comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che « se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto » (ossia «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo, «il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [ ... ] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, « è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»; 11.nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito ( così già Cass. nr. 6570 del 2010); 12.partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse unobbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento.

Nel dare continuità al principio di diritto espresso daCass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. n r . 14513 del 2020ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo « l ’ astratta possibilità di chiedere l ’ assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 13.si è, quindi, osservato che né nella lettera né nella ratio de lla legge n r. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit).

Al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [ ... ] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...]sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito»; 14.per la Corte «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi » (v. in motivazione, Cass. nr.24955 cit.); 15.resta salvo, evidentemente, l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza; tuttavia, in d ifetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.

Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina»(Cass. nr. 24955 cit., in motivazione); 16.il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; 17.tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo