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Ordinanza — n. 21665/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility contributions are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21665/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared time-barred claims for long-term mobility contributions. The INPS argued these sums were not periodic payments but rather reimbursements for figurative contributions, while the opposing company successfully contended they fell under the five-year prescription rule. The court affirmed that such contributions belong to the broad category of social security contributions and must adhere to the five-year limitation period established by law.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. B; L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B: The court establishes that claims by the INPS for reimbursement of long-term mobility contributions are classified as social security contributions and are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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social security contributions prescription period long-term mobility INPS reimbursement five-year limitation figurative contributions periodic payments mobilità dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. B
335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art.
L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B
mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr.
D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies
con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv.
L. n. 176 del 1998
in L. n. 176 del 1998; L.
L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9
176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L.
art. 2948 c.c., n. 4
3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 3.
art. 2948 c.c
3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10877 del 2021
il primo motivo di ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);
Cass. n. 14066
Cass. n. 14067
14066, Cass. n. 14067, Cass.
Cass. n. 10876
14067, Cass. n. 10876, Cass.
Cass. n. 399 del 2020
10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass.
Cass. n. 28605
399 del 2020, Cass. n. 28605, Cass.
Cass. n. 672 del 2018
28605, Cass. n. 672 del 2018);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21463/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it, ANTONINO SGROI, avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it, LELIO MARITATO, avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it, GIUSEPPE MATANO, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it, EMANUELE DE ROSE, avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it, ESTER ADA SCIPLINO avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it; -ricorrente- contro SIELTE S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI TORTORICI, giovannitortorici@ordineavvocatiroma.org; -controricorrente- avverso la sentenza n. 118/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINAdepositata il 09/03/2017 , R.G.N.1039/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che:

1. con sentenza n. 118 del 2017, la Corte d'appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di due lavoratori per un importo pari ad euro 55.556,05;

2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 3. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la s.p.a. Sielte; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che:

4. con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone il quesito in ordine alla natura delle somme, necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e poste a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico sopportato dall'ordinamento per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo 5. con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4, si pone ancora il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga, nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, agli effetti dell'applicazione o meno del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4;

6. il primo motivo di ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);

7. va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. n. 14066, Cass. n. 14067, Cass. n. 10876, Cass. n. 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. n. 28605, Cass. n. 672 del 2018);

8. quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;

9. il secondo motivo resta logicamente assorbito;

10. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pa