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Ordinanza — n. 21660/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21660/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21660/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da Rosalba Solimbergo e William Gasparini, docenti in istituti di istruzione di primo e di secondo grado, ha dichiarato il dirittodi costoro, seppure solo per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, all’ottenimento del medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito: Miur) alle relative differenze retributive;

Regesto Legislator

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art. 485 d.lgs. n. 297/1994, art. 384 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21660/2023 — snciv · Corte di Cassazione: la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da Rosalba Solimbergo e William Gasparini, docenti in istituti di istruzione di primo e di secondo grado, ha dichiarato il dirittodi costoro, seppure solo per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, all’ottenimento del medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito: Miur) alle relative differenze retributive;

Parole chiave

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anzianità di servizio lavoratori anziani pensione di anzianità attività lucrativa all'età pensionabile incapacità permanente di guadagno elargizione per giubileo

Disposizioni normative citate

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art. 485 d.lgs. n. 297/1994
civ., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs.
art. 384 cod. proc. civ
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15703/2018proposto da: SOLIMBERGO ROSALBA e GASPARINI WILLIAM, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato BOSCO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli avvocati DE MARTIN GIOVANNI ATTILIO eCINI MARCO; -ricorrenti- contro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente – avverso la sentenzan. 507/2017della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il 22/11/2017R.G. n. 331/2012; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15703/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 06/06/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da Rosalba Solimbergo e William Gasparini, docenti in istituti di istruzione di primo e di secondo grado, ha dichiarato il dirittodi costoro, seppure solo per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, all’ottenimento del medesimo riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in seguito: Miur) alle relative differenze retributive;

2. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i docenti con unico motivo assistito da memoria, cui resiste il Ministero con controricorso. Considerato che:

1. nel loro motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, per avere la Corte territoriale limitato la condanna dell’Amministrazione, nel collo care gli appellanti nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio prestato, solo con riferimento all’epoca successiva al 10.7.2001, con le conseguenti differenze retributive; secondo i ricorrenti, il riconoscimento in misura integrale dei servizi “preruolo” svolti dopo il 2001 non preclude comunque il riconoscimento, ancorché nella misura prevista dall’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, dei servizi “preruolo”svolti in epoca antecedente;2. la censura è fondata per le seguenti ragioni, non del tutto coincidenti con quelle esposte dalle ricorrenti, ma comunque operanti in virtù del principio secondo cui in virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversada quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'eserciziodella domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27704;

Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 17 maggio 2011, n. 10841; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935);

3. il motivo è fondato, avendo questa S.C. già ritenuto con orientamento costante e cui va data continuità non emergendo dal giudizio ragioni idonee a metterlo in discussione, che «la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina» (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 e successive sempre conformi; da ultimo, cfr.

Cass. 20 gennaio 2023, n. 1845);

4. ciò comporta l’accoglimento del ricorso nei sensi prima precisati, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida facendo applicazione, entro i limiti della domanda, del principio di cui sopra;

5. alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione cui demanda di provvedere anc