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Ordinanza — n. 21628/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21628/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21628/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11868/2019 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS (già ARTISTES) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO , n. 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATE (LIBERAL S.R.L.), rappresentat a e difesadall'avvocato GIULIANO FINA; -ricorrente- contro RIZZO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, n.29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE REALE; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LEC CE n. 1351/2018,depositata i l 02/01/2019 , R.G.N. 4/2015.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, art. 115 c.p, art. 346 c.p, art. 1460 c.c, art. 91 c.p, art. 348-ter c.p; Ordinanza — n. 21628/2023 — snciv · Corte di Cassazione: S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); infatti, il giudizio di legittimità non è ungiudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione divieto della doppia presa in considerazione esame di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
1988 e 2697 c.c., nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art.
art. 115 c.p
112 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 346 c.p
115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., in relazione all'art.
art. 1460 c.c
art. 91 c.p
3, 4, 5, c.p.c.; 4.con il quarto, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11868/2019 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS (già ARTISTES) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO , n. 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATE (LIBERAL S.R.L.), rappresentat a e difesadall'avvocato GIULIANO FINA; -ricorrente- contro RIZZO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, n.29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE REALE; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LEC CE n. 1351/2018,depositata i l 02/01/2019 , R.G.N. 4/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta l'opposizione dell'Associazione Culturale ARTS al decreto ingiuntivo di pagamento in favore di Donato Rizzo della somma complessiva di € 5.864, oltre accessori e spese, a titolo di compenso per l'attività svolta in esecuzione di contratto a progetto concluso nel marzo 2005; 2.la Corte distrettuale, in particolare, ha osservato che la presentazione da parte dell'associazione del modello 770 all'Agenzia delle Entrate con indicazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo quale compenso per l'attività svolta dal ricorrente in monitorio costituiva anche riconoscimento dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del medesimo, altrimenti si sarebbe trattato di una falsa attestazione presentata alla Regione Puglia per ottenere il finanziamento;che la Regione aveva svolto ispezioni presso l'associazione;che non vi era prova di inadempimento da parte del ricorrente in monitorio; 3.avverso la predetta sentenza l'Associazione Culturale ARTS ha proposto ricorso per cassazione con 4 motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso Donato Rizzo;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; si contesta la valenza probatoria attribuita dalla Corte di merito al modello 770; 2.con il secondo motivo, violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, violazione degli artt. 1355, 1359, 1362, 1370 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; si assume la mancata valutazione di una condizione di esigibilità del credito che sarebbe stata pattuita tra le parti; 3.con il terzo motivo, relativo alla non accolta domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dall’associazione nei confronti dell’originario ricorrente per decreto ingiuntivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.; 4.con il quarto, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione alle spese dei gradi precedenti, chiedendo che la cassazione della sentenza impugnata determini il diritto al riconoscimento delle spese del doppio grado e del presente; 5.i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi attinenti alla valutazione di merito della prova del credito, sono inammissibili; 6.per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inamm issibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); infatti, il giudizio di legittimità non è ungiudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass. n. 20814/2018);7.spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle r itenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003); 8.il terzo motivo risulta parimenti inammissibile per sovrapposizione di censure tra loro incompatibili; 9.questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011);

è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881/2021); 10.nel caso di specie, inoltre, quanto alla valutazione delle circostanze fattuali, osserva il Collegio che sussiste ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 11.rimane così assorbito il quarto motivo, dipendente dall’accoglimento dei precedenti, invece inammissibili; 12.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il regime della soccombenza; 13.l’inammissibilità dell’impugnazione determina il raddoppio del contributo unificato, ovespettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il