Court allows worker's claim against actual employer by rejecting statutory limitation period due to lack of formal employer denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted the worker's appeal against the appellate court's dismissal of his claim against the actual employer, Trenitalia. The lower courts had applied a statute of limitations period starting from the worker's separation from the formal contractor, ignoring the lack of a formal employer denial. The Court ruled that the limitation period cannot run until the employer issues a written act denying the employment relationship, ensuring legal certainty for the worker.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010; In cases of declaratory actions regarding a different employer, the limitation period does not commence until the employer issues a written act denying the employment relationship.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9003/2020 R.G. proposto da: LUCISANO GIANPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA , PIAZZA ORESTE TOMMASINI, n. 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SALAZAR,che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA CLAUDIO MONTEVERDI , n. 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 908/2019,pubblicata i l 02/01/2020 , R.G.N. 238/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 908/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto le domande proposte da Gianpietro Lucisano volte all'accertamento dell'interposizione di manodopera tra il datore di lavoro formale (Serfer Calabria Coop a r.l.) e Trenitalia s.p.a. con riguardo all’appalto per la pulizia delle carrozze ferroviarie.
2. La Corte territoriale, sul presupposto che fosse soggetta a decadenza, ex art. 32 della legge n. 180 del 2010, la domanda tendente alla reintegrazione del lavoratore presso l'ipotetico datore di lavoro effettivo (Trenitalia), ha condiviso la statuizione del primo giudice in ordine alla fondatezza dell'eccezione di decadenza per non essere stato rivendicato stragiudizialmente il rapporto anche nei confronti di colui che veniva ritenuto come il datore di lavoro effettivo rispetto a quello formale, e, cioè, Trenitalia s.p.a. che era stata, invece, coinvolta solo in sede di ricorso giurisdizionale (dopo circa tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società appaltatrice).
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso la società. CONSIDERATO CHE 1. Con entrambi i motivi di ricorso si denunzia violazione dell’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010 per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale decorrente il termine di decadenza della domanda formulata nei confronti di Trenitalia (ritenuta datrice di lavoro effettiva) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la società appaltatrice (Serfer Calabria Coop a r.l.), ossia in data 30 novembre 2013, pur essendo successivamente proseguito il rapporto di lavoro, seppur ex novo (con decorrenza 1 luglio 2014), con la società Pedus Service P. Dussman s.r.l.) che era subentrata nell’appalto dei servizi di pulizia delle carrozze ferroviarie.
2. Il motivo è fondato.
3. Nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto (come nei casi di richiesta di costituzione del rapporto di lavoro, ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione), occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.
4. Invero, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.
5. I suddetti principi sono stati affermati da questa Corte con recenti decisioni (n. 40652 del 2021, n. 30490 del 2021, n. 14131 del 2020, nonché da ultimo n. 24437 del 2022) ove è stata evidenziata comunque la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato).
6. Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un "fatto" (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati.
7. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che regolerà altresì le spe