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Ordinanza — n. 21380/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim against contractor, ruling two-year statute of limitations does not apply to contributory obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by INPS against a lower court judgment, ultimately allowing the INPS's claim to proceed. The INPS argued that the two-year statute of limitations in D.Lgs. 276/2003 did not apply to its contributory obligations, asserting such claims are subject only to the general prescription period. The court agreed, citing established precedent that the specific limitation period excludes INPS actions to protect the worker's rights, thereby quashing the lower court's decision and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003; In the context of construction contracts, the two-year limitation period for the committente's joint liability does not apply to actions brought by pension funds regarding contributory obligations, which remain subject solely to the general prescription period.

Parole chiave

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statute of limitations pension fund claims joint liability construction contracts prescription period contributory obligations remand for retrial mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003
3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con il primo motivo, il ricorrente deduce - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.
Art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.).

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 18004 del 2019
va richiamato il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019(seguita, ex plurimis, da Cass.
Cass. nr. 27382 del 2019
18004 del 2019(seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019 e Cass.
Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020
27382 del 2019 e Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020 ) secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs.
Cass. nr. 8662 del 2019
Cass. n. 13650 del 2019
Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3434-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro Oggetto Art. 29 D.Lgs.Decadenza biennale Azione dell’INPS R.G.N. 3434/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC EUROGESCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ALBERTO SAVATTERI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 574/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 598/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. 1.

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto sulla base di due motivi, illustrati con memoria; la società ha resistito con controricorso;

3. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:

4. con il primo motivo, il ricorrente deduce - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. nr. 276 del 2003, così come modificato, prima, dal D.Lgs. nr. 251 del 2004, art. 6,commi 1 e 2, poi, dalla L. nr. 296 del 2006;

5. l’Istituto osserva che il D.Lgs. n r . 276 del 2003, art. 29, comma 2, che regola l'obbligo solidale del committente nell'ambito di un appalto di opere e servizi e che prevede il perdurare del vincolo durante l'esecuzione dell'appalto e sino a due anni dalla sua cessazione, contempla una causa di decadenza del diritto di agire nei confronti del committente limitata ai lavoratori, in mancanza, nel testo, di ogni riferimento agli enti previdenziali e in ragione dell'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei predetti enti, incompatibile con qualsiasi forma di decadenza;

6. il motivo è fondato;

7. va richiamato il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019(seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019 e Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020 ) secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,comma 2, [ … ] , non è applicabile all'azione promossa da gli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»;

8. al principio esposto il Collegio intende dare continuità, atteso che la controricorrente non apporta argomenti decisivi che ne impongano la rimeditazione;

9. nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest'ultimo; 10.ha rimarcato che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. nr. 8662 del 2019); essa (v. Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. «minimale contributivo»);

11. in definitiva, la Corte ha scelto l'opzione interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa contributiva, autonomia tra la prestazione retributiva e quella contributiva), che esclude l’operatività della decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale: interpretazione compatibile con la precisata natura indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente.

Diversamente, infatti, si vedrebbe, spezzato, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra retribuzione dovuta e in ipotesi in concreto erogata e adempimento dell'obbligo contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che il citato art. 29 ha voluto potenziare; 12.resta assorbito il secondo motivo, con cui l’INPS, in via subordinata, deduce, comunque, che non è maturato il termine biennale di decadenza; 13.il ricorso va, pertanto, accolto in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo; conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché proceda all'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall'Inps alla luce del principio sopra indicato; 14.il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,