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Ordinanza — n. 21378/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, upholding joint liability of contractors for unpaid social security contributions and civil penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21378/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Cooperative's appeal against a lower court ruling that upheld INPS's claim for unpaid social security contributions and civil penalties. The Cooperative argued that the 2012 law exempting the client from liability for penalties should apply retroactively, but the court found this norm was innovative and non-retroactive. Consequently, the court affirmed the principle of joint liability between the contractor and the sub-contractor for both contributions and sanctions, rejecting the Cooperative's procedural and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003; Art. 21 comma 1 D.L. 5/2012: The joint liability of the client for unpaid social security contributions and civil penalties applies to all contract periods, as the 2012 amendment is an innovative norm that cannot be applied retroactively to exclude liability for past omissions.

Parole chiave

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joint liability social security subcontractor civil penalties retroactivity of law INPS contribution obligations applicable law principle contributi di previdenza impagati contributo responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003
Coop, avverso la sentenza di primo grado, che aveva in parte accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’Inps aveva chiesto la condanna della società, ai sensi dell’art. 29 d.lgs.
Art. 21 comma 1 D.L. 5/2012
29 cit., seppure nella formulazione precedente alla riforma introdotta dall’art. 21, comma 1, d.l.
Art. 23 Cost.
D.M. 24 ottobre 2007
CONSIDERATO che: con i primi quattro motivi,la ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni contenute nel d.m. 24 ottobre 2007 (per errore indicato 2017) in quanto richiamato dall’art.
D.L. n. 233 del 2006
16865 del 2020); il settimo motivoè pure infondato; secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 233 del 2006, art.
art. 2700 c.c
296 del 2006 e dell’art. 2700 c.c., 12 disp.
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16865 del 2020
Cass. n. 16865 del 2020); il settimo motivoè pure infondato; secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L.
Cass. nn. 18259/18, 20849/19
Cass. sez. un. 5076/15
Corte Costituzionale n. 254/14
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22626-2019 proposto da: COOP LOMBARDIA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA MAMMOLI, MARCO MICHELINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, Oggetto R.G.N.22626/2019 Cron.

Rep. Ud.27/04/2023 CC ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1756/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 899/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: con sentenza depositata il 18 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti della Coop Lombardia Soc. Coop, avverso la sentenza di primo grado, che aveva in parte accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’Inps aveva chiesto la condanna della società, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276 del 2003, al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori non versati( da gennaio 2011 al febbraio 2013 ) da TOTAL FADA s.r.l., società con la quale la Cooperativa aveva sottoscritto due contratti di appalto il 20 gennaio ed il 28 febbraio 2011,con scadenza al 28 febbraio 2012, ed un terzo il 19 marzo 2012,con scadenza al 28 febbraio 2013; la Corte territoriale, dopo aver ricordato i fatti essenziali della vicenda, ha giudicato erronea la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non operante l’obbligo di solidarietà attribuendo valore di esimente al fatto che l’appaltatrice aveva ottenuto il DURC, circostanza che aveva ingenerato l’affidamento della committente; inoltre, la sentenza aveva errato nell’attribuire valore retroattivo al disposto dell’art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 in materia di esclusione dell’obbligo del committente delpagamento delle sanzioni civili; la Corte territoriale ha pure rigettato l’appello incidentale proposto dalla società,relativo all’accertamento in concreto delle attività di lavoro attuate dai dipendenti , come emerse dal compendio della documentazione offerta dall’INPS e relativa all’ispezione espletata; avverso tale sentenza, ricorre la Coop erativa Lombardia Società Cooperativa sulla base di sette motivi successivamente illustrati da memoria; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);

CONSIDERATO che: con i primi quattro motivi,la ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni contenute nel d.m. 24 ottobre 2007 (per errore indicato 2017) in quanto richiamato dall’art. 1, comma 1176, legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2700 c.c., 12 disp. prel. al cod. c iv., in ragione della interpretazione di tale disposto normativoadottata dalla sentenza impugnata, che aveva negato il carattere di certificazione pubblicadel DURC, oltre che la irrilevanza delle affermazioni ivi contenute, sostenendo che dalla stessa non potesse trarsi la conclusione del carattere di esimente, rispetto agli obblighi di solidarietà nel debito; la sentenza non aveva considerato che i contenuti del DURC aveva ingenerato l’affidamento nel committente; con il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5) c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussion e tra le parti , relativo alla circostanzache oltre il 50% del capitale richiesto dall’INPS era relativo a DM insoluti totali o parziali, riferiti a contributi denunciati ma non versati che l’Istituto avrebbe potuto verificare in tempo reale; con il sesto motivo, riferito all’art. 360, primo comma n.

3) c.p.c., si deduce la violazione del cd. principio dell’affidamento di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., per avere la sentenza impugnata omesso di applicare tale principio al responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003; con ilsettimo motivo, si deduce la falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 , per aver la Corte territoriale ritenuto che la responsabilità solidale di cui all’art. 29 cit., seppure nella formulazione precedente alla riforma introdotta dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 si estendesse anche alla sanzione delle somme aggiuntive; i primi sei motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati; questa Corte di legittimità, seppure in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale,ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva(DURC), c he la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorchésia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022;

Cass. 15-12-2022, n. 36846); su un piano più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativiposti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001);

èstato recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuireeffetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così da ult.

Cass. n. 16865 del 2020); il settimo motivoè pure infondato; secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 233 del 2006, art. 35, comma 28, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poiché detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva" (Cass. nn. 18259/18, 20849/19); inoltre, questa Corte ha statuito che fra l'omissione contributiva e la sanzione vi è un vincolo di interdipendenza funzionale' contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass. sez. un. 5076/15) e d'altra parte, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/14 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive.

Pertanto, la novella dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. cit., dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l'inadempimento contributivo dell'appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest'ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l'interpretazione di quella già esistente; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9000 ,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della par