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Ordinanza — n. 21361/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court for awarding litigation costs below statutory minimums under D.M. 55/2014.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's judgment regarding litigation costs, ruling that the awarded amounts were below the mandatory minimums set by D.M. 55/2014. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-derogable tariff tables correctly for a case valued at €3,135.00, while the opposing parties did not contest the calculation. The court held that the statutory minimums are inderogable and ordered the lower court to recalculate the fees according to the correct percentages.

Regesto Legislator

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Art. 4, D.M. 55/2014; Art. 360, c.p.c.: The minimum tariff values for litigation costs established by the Ministerial Decree are inderogable and cannot be reduced below the statutory limits even when applying percentage reductions.

Parole chiave

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litigation costs minimum tariffs D.M. 55/2014 non-derogable values court of cassation legal fees procedural expenses riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 4, D.M. 55/2014
3.Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M.
D.M. 37/2018
55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018, delle tabelle 1 e 3 dell’allegato al suddetto decreto, degli artt.
Art. 360, c.p.c.
C.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 384, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9815 del 2023
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 9815 del 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6199/2022 R.G. proposto da: MURATORI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GINO FUNAIOLI, n. 54/56, presso il proprio studio, rappresentato e difeso ex se, unitamente e disgiuntamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimata- nonché contro INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE , n. 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALAN O e LORELLA FRASCONÀ, che lo rappresentanoe difendono; -resistentecon mandato- nonché contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- S.C.C.I. S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA , VIA CESARE BECCARIA , n. 29, presso l’Avvocatura Centrale INPS, rappresentati e difes i dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO , EMANUELE DE ROSEe ANTONINO SGROI ; -resistenticon mandato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2879/2021 , pubblicatail 22/07/2021 , R.G.N. 746/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2879/2021 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello di Franco Muratori, ha annullato le cartelle di pagamento n. 09720110029435866000 e n. 09720110243587572000 emesse per la riscossione di contributi INAIL e INPS, per l’importo complessivo di € 3.135,00, rilevando la formazione di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con cui sono state dichiarate estinte le obbligazioni contributive. Ha regolato le spese di lite, liquidando euro 1.100,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.

2. Per la cassazione della sentenza Franco Muratori ha proposto ricorso in un unico articolato motivo, illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; gli enti previdenziali hanno depositato procura speciale ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 4, Dm. 55/2014, aggiornato dal D.M. 37/2018, delle tabelle 1 e 3 dell’allegato al suddetto decreto, degli artt. 91, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. C.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, sostenendo che, essendo il valore della lite pari ad € 3.135,00, la sentenza abbia liquidato - a titolo di spese processuali di entrambi i gradi di giudizio - importi inferiori ai minimi tabellari.

2. Il motivo è fondato. 3.Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Perla fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.

4. Questa Corte ha affermato che in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 9815 del 2023).

5. Ebbene, secondo la tabella 3 (cause di lavoro) del d.m. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, i minimi tabellari, con riguardo allo scaglione di valore 1.100,00 –5.200,00 sono pari a euro 846,00 per la fase di studio della controversia, euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 540,00 per la fase istruttoria/di trattazione, euro 710,00 per la fase decisionale; secondo la tabella 12 (giudizi innanzi alla Cote di appello) i minimi sono, rispettivamente e per lo stesso scaglione, euro 510,00, euro 510,00, euro 945,00, euro 810,00. Applicando la previsione dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014 e le relative riduzioni (fino al 50% dei valori medi e fino al 70% del valore medio per la fase istruttoria), la tariffa minima a cui doveva attenersi la Corteterritoriale era pari a euro 1.142,50 per il primo grado di giudizio ed euro 1.198,50 per il grado di appello, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

6. La censura è quindi fondata, avendo la Corte di appello riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa (pari all’importo complessivo delle sanzioni irrogate), somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dall’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018 (cfr. da ultimo, Cass. 9815 del 2023).

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata nella parte in cui liquida le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna delle parti controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme di euro 1.142,50 per il primo grado di giudizio e di euro 1.198,50 per il grado di appello, oltre spesegenerali al 15% ed accessori di legge.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna le parti controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di euro 1.142,50 per il primo grado di giudizio e di euro 1.198,50 per il grado di appello, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, detratte le somme eventualmente già pagate a tale titolo; condanna le parti controricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e