Court dismisses appeal on public employment jurisdiction, ruling ordinary courts handle candidate advancement claims while administrative courts handle new tender choices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a social worker against an administrative court decision regarding her public employment status. The lower court had rejected the claim because the employee argued the administration improperly used an existing ranking list instead of holding a new competitive procedure. The Supreme Court affirmed that disputes over a candidate's right to advance on a pre-existing list fall under ordinary jurisdiction, whereas challenges to the administration's decision to initiate a new tender belong to administrative jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, fourth comma, d.lgs. 165/2001; In public employment disputes, claims by a ranked candidate for advancement on an existing list belong to ordinary jurisdiction, while challenges to the administration's choice to hold a new tender belong to administrative jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22596/2018 R.G. proposto da : DEL PRINCIPE PATRIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO (CRLRRT68C06F839F) rappresentato e difeso dall'avvocato VERINI CLAUDIO (VRNCLD72B29A345S). -ricorrente- contro COMUNE L'AQUILA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NARDIS DOMENICO (DNRDNC62R03A345F) -controricorrente- nonché ORSINI ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 11/2018 depositata il25/01/2018, R.G. 259/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere IRENE TRICOMI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 11 del 2018, ha rigettato l’appello principale proposto nei confronti del Comune di L’Aquila da Patrizia Del Principe avverso la sentenza n. 340/16 del Tribunale di L’Aquila, ed ha accolto l’appello incidentale proposto dal Comune di L’Aquila. In parzialeriforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, il giudice di appello ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
2. La lavoratriceaveva adito il Tribunale assumendo di essere inquadrata inD3, profilo di esperto assistente sociale coordinatore, e titolare di incarico fiduciario apicale per il periodo febbraio-maggio 2014, poi prorogato al 31 dicembre 2014, di Direttore dell’Istituzione Centro servizi sociali per anziani. Non avendo superato il concorso indetto dal Comune per la assegnazione del già menzionato incarico, impugnava il decreto sindacale n. 56/15 che aveva assegnato il suddetto incarico ad altro aspirante, attingendo ad una precedente graduatoria degli idonei al concorso pubblico per dirigenti amministrativi, approvata con determina n. 194/12.3. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinarionon esaminando la domanda.
4. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione principale atteso che la lavoratrice aveva inteso censurare la scelta operata dall’Amministrazione diprocedere allo scorrimento della graduatoria, questione in ordine alla quale sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo. La censura della lavoratrice si fondava proprio sul mancato espletamento di una procedura concorsuale o selettiva e sulla deduzione che non si sarebbe potuta utilizzare la graduatoria vigente.Quindi, riguardava la scelta dell’Amministrazione di scorrere una graduatoria già esistente ancora valida, piuttosto che indire una nuova proceduraselettiva, e pertanto doveva essere esaminata dal giudice amministrativo. Atteso che tale orientamento giurisprudenziale si era consolidato, e non vi era novità della questione, la Corte d’Appello condannava la ricorrente alle spese di lite per il primo grado e per quello di appello.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso.
6. Resiste ilComune di L’Aquila con controricorso, assistito da memoria.
7. Antonio Orsini resta intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione efalsa applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs.n. 165 del 2001. La ricorrente ricorda di aver censurato il decreto sindacale n. 56 del 2015, inquanto era stato conferito l’incarico in oggetto senza selezione pubblica, in ragione dell’inserimento del nominato in precedente graduatoria. Si era doluta, quindi, del mancato esperimento di selezione pubblica da parte del Comune.Inoltre, aveva contestato che la graduatoria utilizzata riguardavaun concorso volto a individuare una figura professionale di dirigente amministrativo, differente dalla figura di direttore di un’istituzione quale ICSA, evidenziando la differenza tra le due figure. Aveva dedotto la decadenza del nominato dalla graduatoria utilizzata. Tali censure radicavano la giurisdizione delgiudice ordinario.
2. Il motivo non è fondato. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione – posta dal primo motivo del ricorso principale ‒ in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3. È consolidato presso l e Sezioni Unite di questa Corte ( di recente: Cass., SU, n. 22566 del 2023) l’indirizzo per il quale, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale.
Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, quarto comma d.lgs. 165/2001 (Cass. S.U. 16 novembre 2009, n. 24185;
Cass. S.U. 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. S.U. 20 dicembre 2016, n. 26272; Cass. S.U. 22 agosto 2019, n. 21607; Cass. S.U. 12 agosto 2021, n. 22746). La ricorrente contesta la scelta dell’ A mministrazione di avvalersi di una graduatoria già formata piuttosto che procedere all’indizione di un nuovo concorso, questione che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Il ricorso va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune di L’Aquila. Nulla spese per Orsini Antonio rimasto intimato.
P.Q.M.
LaCorte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di L’Aquila che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Nulla spese per AntonioOrsini. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pr