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Ordinanza — n. 21263/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21263/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21263/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14496-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; Oggetto Iscrizione ufficio avvocati gestione separata R.G.N. 14496/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro MARSIGLIA LIVIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 3481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 2047/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21263/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. Marsiglia Livia e Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.116, co.8, lett.

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi contributi di previdenza impagati imputazione dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento suddivisione della previdenza professionale sottrazione dei contributi d'assicurazione
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14496-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; Oggetto Iscrizione ufficio avvocati gestione separata R.G.N. 14496/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro MARSIGLIA LIVIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 3481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 2047/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli dichiarava legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. Marsiglia Livia alla Gestione separata costituita presso l’Inps, con conseguente debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito negli anni 2009 e 2010. La Corte riteneva però di configurare la sola sanzione dell’omissione contributiva in luogo dell’evasione contributiva, in quanto l’avv. Marsiglia non aveva occultato il proprio reddito, avendolo invece dichiarato, ma aveva solo omesso di pagare i contributi.Aggiungeva la Corte che l’omissione era intervenuta in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. Marsiglia Livia e Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.116, co.8, lett.

b) l. n.388/00 per avere la Corte escluso l’evasione contributiva atteso ildolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il motivo è inammissibile. La Corte ha motivato l’esclusione del dolo, e quindi della volontà di occultamento del reddito, ritenendo che l’avv. aveva invece dichiarato il proprio reddito in ragione dell’attività professionale svolta, e che l’omesso pagamento dei contributi era intervenuto in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore.

In un caso analogo al presente, questa Corte (Cass.20446/20) ha dichiarato ugualmente inammissibile il ricorso dell’Inps teso, come nel caso di specie, a contestare –senza prospettare alcun elemento di fatto omesso e decisivo per il giudizio ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. – un accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello giunto a escludere l’intenzione di non versare i contributi alla luce delladenuncia dei redditi a fini fiscali e delle incertezze giurisprudenziali circa l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Essendo rimasta intimata la parte privata, nemmeno può applicarsi ai sensi dell’art.136 Cost. la pronuncia della Corte Costituzionale n.104/22, la quale verrebbe ad operare in danno della parte ricorrente, in violazione del divieto di reformatio in peius ritraibile dagli artt