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Ordinanza — n. 21258/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mileage reimbursement, ruling company interpretation of 'out-of-town' assignment is plausible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21258/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by three workers against a Milan appellate court decision denying mileage reimbursement. The workers argued that the company failed to evaluate evidence of a corporate practice benefiting their category, while the company contended that the reimbursement procedure applied only to temporary transfers, not permanent assignments. The court upheld the lower court's decision, stating that when multiple interpretations of a contract clause exist, the losing party cannot complain in cassation if the court of first instance adopted a plausible alternative view.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; When multiple interpretations of a contractual clause are plausible, the party whose interpretation was rejected cannot complain in cassation if the court of first instance adopted a plausible alternative view.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal dismissal contractual interpretation plausible interpretation rule mileage reimbursement permanent assignment status spese di trasporto professionale indennità e spese sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.
artt. 1173 c.c
4, c.p.c., nonché degli artt. 1173 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27/06/2018, n. 16987
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2480-2019 proposto da: ARESTILLI ROBERTO, BROWN KINLEY FABIO, PAGLIUSO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LAURA MATTINA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PELAZZA; - ricorrente - contro AMSA S.P.A., A2A AMBIENTE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che le rappresenta e difende unitamente Oggetto R.G.N. 2480/2019 Cron.

Rep. Ud. 22/06/2023 CC agli avvocati OSVALDO CANTONE, CLAUDIO DAMOLI, ENZO PISA, ANDREA DELL'OMARINO, LORENZO CANTONE, GILDA PISA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1007/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 128/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda proposta, tra l’altro, da Roberto Arestilli, Fabio Brown Kinley e Antonio Pagliuso nei confronti della “AMSA S.p.A.” e della “A2A Ambiente S.p.A.” - atteso l’avvenuto trasferimento di azienda tra le due società, in data1° luglio 2013, successivamente alla quale la domanda era stata avanzata nei soli confronti della cessionaria - per il conseguimento di importi vari a titolo di cd.

“rimborso chilometrico” relativo alla percorrenza di 50 chilometri giornalieri, dalla sede di lavoro al sito di Gerenzano, sul presupposto che il beneficio fosse dovuto ad essi ricorrenti in virtù della “procedura n. 5” del 24 luglio 2006, e, comunque,di un uso aziendale, per essere stato il beneficio in questione riconosciuto ad altri lavoratori che versavano nella loro medesima condizione; a sostegno della decisione il giudice del gravame, richiamandosi ad una precedente statuizione avente ad oggetto vicenda analoga, ha sostanzialmente affermato che la menzionata procedura, concernente il rimborso chilometrico, fosse applicabile solo ai lavoratori in trasferta e a quelli che si recano fuori sede non occasionalmente, e non, invece, a quelli assegnati in via definitiva fuori sede, come i lavoratori ricorrenti; inoltre, il fatto che, precedentemente all’assegnazione stabile dei ricorrenti al polo di Gerenzano, i benefici fossero stati riconosciuti ad altri lavoratori, non poteva determinare alcun diritto dei ricorrenti medesimi «a tale trattamento, in mancanza di previsioni contrattuali e/o di riconoscimento spontaneo del beneficio da parte del datore di lavoro», considerando, per di più, che «è nel potere dell’imprenditore abolire detti benefici con riguardo ai lavoratori da assumere o da assegnare alla categoria facendo salvi i diritti dei lavoratori già assunti o assegnati (…)»; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Roberto Arestilli, Fabio Brown Kinley e Antonio Pagliuso, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; la “AMSA S.p.A.” e la “A2A Ambiente S.p.A.” hanno resistito con controricorso e hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia omesso di considerare il fatto, puntualmente allegato, che i lavoratori destinatari del beneficio erano stabilmente addetti al sito di Gerenzano, a differenza di quanto sostenuto dalle datrici di lavoro, da ben prima del 2008, data a cui le predette datrici avevano fatto invece risalire il venir meno del ruolo dei trasfertisti; con il secondo motivo - denunciando violazione de ll’ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice non abbia argomentato per motivare la reiezione delle ragioni di critica espresse nei motivi di gravame; con il terzo motivo - denunciando violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si dolgono che la Corte territoriale non abbia in alcun modo posto a fondamento della decisione le prove documentali offerte da essi ricorrenti, omettendo di valutarle; con il quarto motivo -denunciando violazione degli artt.1324 c.c., 1362 c.c., 1363 c.c. e 1 367 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che la predetta Corte non abbia interpretato le clausole della “procedura n. 5” le une per mezzo delle altre, omettendo, pertanto, di considerare che, accanto alla trasferta, era disciplinato il caso di coloro che “si recano fuori sede non occasionalmente”; con il quinto motivo - denunciando violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 1173 c.c. e 1374 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello, nel ricostruire la nozione di uso aziendale, abbia emesso una motivazione illogica e contraddittoria, poiché, da una parte, ha sostenuto che il trattamento di miglior favore nei confronti di altri lavoratori non avrebbe determinato alcun diritto di essi ricorrenti e, subito dopo, ha riconosciuto che l’uso aziendale produce effetto anche a favore di chi entra nella “categoria” dopo la sua formazione.

Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile per via dell’operatività della cd. “doppia conforme”, poiché, diversamente da quanto evidenziato in ricorso, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno rigettato la domanda adottando, nella sostanza, le stesse ragioni, imperniate, da un lato, sulla inapplicabilità della “procedura n. 5”, concernente “Viaggi e trasferte”, ai ricorrenti, i quali erano stabilmente addetti alla sede di Gerenzano, e, dall’altro, sulla facoltà del datore di lavoro di escludere dall’applicazione di un uso aziendale - quale quello del riconoscimento del beneficio solo in favore di determinati lavoratori in precedenza assegnati alla predetta sede -i dipendenti entrati in azienda (o, comunque, rientranti astrattamente tra i beneficiari dell’uso in questione), come i ricorrenti, dopo la formazione dell’uso stesso; pertanto, non vale ad escludere la identità di ragioni il rilievo, contenuto nella sentenza di primo grado, che il beneficio fosse accordato a determinati lavoratori quale trattamento di miglior favore a seguito del definitivo trasferimento dei medesimi presso la sede di Gerenzano nella quale dapprima si recavano quali trasfertisti, poiché tale “ratio decidendi” era stata comunque affiancata dall’altra, decisiva, fondata sulla non applicabilità della prassi aziendale ai ricorrenti; il secondo motivo è da rigettare, perché la motivazione espressa dal giudice del gravame soddisfa integralmente i requisiti di legge, essendo percepibili le ragioni, connotate da logicità e coerenza, della decisione, incentrate, come detto, sull’inapplicabilità ai ricorrenti della “procedura n. 5”, nonché di una eventuale prassi aziendale a loro favore , a nulla rilevando il difetto di esplicite argomentazioni in risposta ai vari rilievi contenuti nell’atto di gravame; il terzo motivo è inammissibile, poiché esso continua a non tener conto della motivazione della sentenza impugnata, fondata anche sulla non applicabilità di una prassi aziendale avantaggio dei ricorrenti, con conseguente non decisività dei documenti di cui si lamenta la mancata valutazione; il quarto motivo è ancora da disattendere, poiché ciò che rileva, ai fini dell’applicabilità della tabella allegata alla più volte richiamata “procedura n. 5”- anche per quanto è dato evincere dai passaggi di essa riportati in ricorso - , è lo spostamento dei lavoratori “fuori sede”, con conseguente esclusione, dalla sfera di operatività di detta procedura , d el personale inveceassegnato in via definitiva presso la sede di destinazione; sicché, a fronte della plausibile interpretazione fornita dal giudice di merito - imperniata sulla insussistenza, nel caso in esame, di uno spostamento del ricorrenti “fuori sede”, per essere stati i medesimi stabilmente addetti alla sede di Gerenzano - vale l’orientamento secondo cui l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata « non deve essere l ’ unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito , alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudicedi merito, dolersi in sede di legittimità del fatt o che fosse stata privilegiata l’altra» (così, tra le altre, Cass.27/06/2018, n. 16987); l’ultimo motivo è infine da disattendere, poiché esso muove da una lettura non lineare della motivazione della sentenza, ove è chiarito che l’uso aziendale riservato ai lavoratori di una categoria per effetto di un comportamento concludente produce effetti anche in favore di coloro che entrano a far parte di quella categoria dopo la sua formazione, purché, però, l’uso in questione non sia per questi ultimi escluso (cfr., sul punto, il seguente passo:

«Tuttavia è nel potere dell’imprenditore abolire detti benefici con riguardo ai lavoratori da assumere o da assegnare alla categoria facendo salvi i diritti dei lavoratori già assunti o assegnati ... Nel caso in esame il fatto che precedentemente all’assegnazione dell’appellato al polo di Gerenzano fossero stati riconosciuti tali benefici ad altri lavoratori, non può determinare alcun diritto dell’appellato a tale trattamento in mancanza di previsioni contrattuali e/o di riconoscimento spontaneo del beneficio da parte del datore di lavoro»); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 6.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di co