Court allows INPS appeal, ruling prescription suspension applies to all sector study subjects regardless of minimum contributor status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Salerno Court of Appeal, which had dismissed the prescription defense. The lower court incorrectly excluded the defendant as a 'minimum contributor' from the benefit of the sectoral studies extension. The Supreme Court clarified that the extension applies to all subjects exercising covered economic activities, not just those formally taxed under the studies, thereby invalidating the prescription period calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n.8 c.c.; Art. 2, co. 26-31 l. n. 335/95: The suspension of prescription for dolous concealment applies to all subjects exercising economic activities covered by sectoral studies, irrespective of their specific tax regime classification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2878-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Iscrizione ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 2878/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro CALIENDO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA SALZANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 297/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 164/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Salerno confermava , seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato Caliendo Vincenzo alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009.La Corte accoglieva l’eccezione di prescrizione svolta con l’appello incidentale considerando inapplicabile l’art.2941 n.8 c.c. e rilevando che il dies a quo della prescrizione non poteva essere quello indicato dal D.P.C.M. 10.6.10, poiché esso riguardava i contribuenti soggetti agli studi di settore, soggetti tra i quali non rientrava l’avv.
Caliendo, siccome “contribuente minimo”. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. Vincenzo Caliendo resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt.2935 e 2941, n.8 c.c. in relazione all’art.2, co.26 – 31 l. n.335/95, all’art.18, co.12 d. l. n. 9 8/1 1 conv. con mod. in l. n.111/11, all’art.1 d. lgs. n.462/97 e all’art.10, co.1 d. lgs. n.241/97.
La Corte avrebbe errato nel non ritenere che, per il libero professionista iscritto d’ufficio alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora sia omessa la compilazione del quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi. Il ricorso è fondato nei termini seguenti. Questa Corte (Cass.32683/22, Cass.28565/22) ha affermato che qualora il motivo di ricorso si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art.2941n.8 c.c., l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra nei poteri del giudice valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale dellaprescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione.
È stata così valutata d’ufficio la corretta individuazione del dies a quo nel D.P.C.M. emesso in applicazione dell’art.12, co.5 d. lgs. n.241/97. Applicando tali principi al caso di specie va detto che il dies a quo della prescrizione andava individuato nel D.P.C.M. 10.6.10, che, all’art.1, aveva posticipato il termine per il versamento del saldo delle imposte al 6.7.2010, con conseguente tempestività dell’atto interruttivo della prescrizione, ricevuto il 3.7.2015. Ha infatti errato la Corte nel ritenere inapplicabile il D.P.C.M. 10.6.10 sulla base del rilievo per cui la parte attrice, siccome contribuente minimo, non rientrerebbe tra i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
Questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, sul punto ha chiarito che della proroga beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.). Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.
VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336). La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, in relazione al profilo preliminare dell’individuazione del dies a quo del la prescrizione. Restano assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti in fatto e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle s