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Ordinanza — n. 21245/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21245/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21245/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1417-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; Oggetto Iscrizione ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 1417/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro BRINDISI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TEPEDINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 260/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21245/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’avv. Brindisi Antonio resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt.2935 e 2941, n.8 c.c. in relazione all’art.2, co.26 ss. l. n.335/95, de ll’art.18, co.12 d. l. n. 9 8/1 1 conv. con mod. in l. n.111/11. La Corte non avrebbe considerato l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che integrava dolo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c. Il motivo è inammissibile.

Parole chiave

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aliquota della rendita d'invalidità rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati riscossione dei contributi prestazione all'indipendente deducibilità dei contributi di mantenimento
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1417-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; Oggetto Iscrizione ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 1417/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro BRINDISI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TEPEDINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 260/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Potenza, seppur con diversa motivazione, confermava la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato Brindisi Antonio alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010. La Corte accoglieva l’eccezione di prescrizione rilevando che il relativo dies a quo decorreva non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma dal momento in cui era dovuto il pagamento del debito contributivo.Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.

L’avv. Brindisi Antonio resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt.2935 e 2941, n.8 c.c. in relazione all’art.2, co.26 ss. l. n.335/95, de ll’art.18, co.12 d. l. n. 9 8/1 1 conv. con mod. in l. n.111/11. La Corte non avrebbe considerato l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che integrava dolo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c. Il motivo è inammissibile.

Oltre ad aver proposto una questione nuova non esaminata dalla sentenza impugnata (Cass.23675/13, C20694/18) - omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, senza indicare in quali atti del giudizio d’appello la questione fosse stata già posta essere– il ricorso è stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art.325 c.p.c. La sentenza (sebbene sfornita di attestazione di conformità all’originale rilasciata dalla cancelleria: v. Cass.10138/22 secondo cui tale mancanza non impedisce il decorso del termine breve) fu notificata in via telematica all’Inps presso il procuratore costituito in grado d’appello in data 5.7.2019 e il ricorso fu portato alla notifica solo in data 24.12.19.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza, non sussistendo i presupposti per l’art.96 4 c.p.c. non rilevandosi un abuso evidente dello strumento processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Inps a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2500per compensi, €200 per esborsi,