Cassation court dismisses INPS appeal, ruling that missing tax form RR does not prove intentional tax evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court decision refusing to register an attorney in a separate management fund. The INPS argued that the attorney's failure to complete the tax form RR constituted intentional tax evasion, while the lower court found no proof of specific intent to hide the debt. The court upheld this decision, stating that missing the form does not automatically imply dolus and that such factual assessments belong to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n.8 c.c.; Art. 2 co. 26 l. 335/95; Art. 18 co. 12 d.l. 98/11: The failure to complete the tax form RR does not automatically constitute intentional tax evasion, as the existence of specific intent must be proven by facts beyond mere omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1340-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Iscrizione ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 1340/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro ANDOLFI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FABBRI, rappresentata e difesa dall'avvocato RITA PIERRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3598/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 1779/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava, seppur con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. Alessandra Andolfi alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010.La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto in ragione della non debenza del contributo soggettivo alla Cassa professionale.
Nondimeno accoglieva l’eccezione di prescrizione svolta con l’appello incidentale considerando inapplicabile l’art.2941 n.8 c.c.: mancava la prova della intenzionalità specifica dell’avvocato di occultare il proprio debito, considerato che la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata era stata affermata solo di recente da questa Corte. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. Andolfi Alessandra resiste con contror icorso , illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2941, n.8 c.c., in relazione all’art.2, co.26 l. n.335/95, e dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, conv. con mod. dalla l. n.111/11, pernon avere la Corte ritenuto il dolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il motivo è infondato. La Corte ha motivato l’esclusione del dolo affermando che mancava la prova della intenzionalità specifica dell’avvocato di occultare il proprio debito, e considerava che la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata era stata affermata solo di recente dalla giurisprudenza di cassazione.Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21) ha ritenutoche la valutazione circa il doloso occultamento (o meno) del debito contributivo in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, è un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e che la mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente, come invece sembra ritenere l’Inps, l’occultamento doloso del debito contributivo.
Nessun elemento di fatto, ai sensi dell’art.360, co.1 n.5, c.p.c. ulteriore rispetto alla mancata compilazione del quadro RR viene allegato dall’Inps a sos