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Ordinanza — n. 21214/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Inps appeal, ruling interest deduction applies only to pension reconnection, not insurance position establishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Inps appeal against a lower court ruling that granted Donadel Massimo Mosè pension reconnection benefits. The appellant argued that because the worker had not yet earned a pension right at the time of transfer, only the insurance position establishment rule should apply without interest deductions. The court rejected this, citing established precedent that interest deductions are exclusive to reconnection cases where contributions alone suffice for pension recognition.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 2 l. n. 29/79; Art. 124 d.P.R. n. 1092/73: Interest deductions apply exclusively to pension reconnection, not to the establishment of an insurance position when the worker lacks a pension right.

Parole chiave

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pension reconnection insurance position establishment interest deduction military to private transfer Inps vs Inpdap revisione riesame della rendita AI diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 2 l. n. 29/79
Art. 124 d.P.R. n. 1092/73
Art. unico l. n. 322/58

Giurisprudenza citata

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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27731-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; Oggetto Fondo volo riliquidazione pensione R.G.N. 27731/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC - ricorrente - contro DONADEL MASSIMO MOSE', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA POLONIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2018 R.G.N. 795/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Donadel Massimo Mosè, pilota militare iscritto all’Inpdap, poi passato alle dipendenze private e divenuto iscritto all’Inps Fondo Volo, a che nella determinazione dell’onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le due diverse gestioni previdenziali, fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5% di cui all’art.2, co.2 l. n.29/79 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap.

La Corte riteneva che non fossero applicabili gli artt.124, 125, 125 d.P.R. n.1092/73 relativi alla costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps da parte del dipendente militare cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione, in quanto la domanda di ricongiunzione escludeva l’istituto della costituzione della posizione assicurativa. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. Donadel Massimo Mosè resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.unico l. n.322/58 e dell’art.2, l. n.29/79. Sostiene che l’istituto della ricongiunzione non si applica ove, come nel caso di specie, il passaggio dalla gestione Inpdap a quella del Fondo Volo costituito presso l’Inps avvenga quando il lavoratore non abbia ancora maturato il diritto alla pensione. In tal caso opererebbe solo l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73. Il ricorso è fondato.

In fatto è pacifico che Donadel Massimo Mosè, al tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondo l’anzianità contributiva maturatapresso l’Inpdap.Ciò posto, questa Corte (Cass.20522/19, Cass.14381/20, Cass.17611/20, C29820/22), con orientamento consolidato da cui non v’è motivo di discostarsi, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi dell’art.2, co.2 l. n.29/79, ha ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto della ricongiunzione bensì quello della costituzione della posizione previdenziale.

In particolare, si è affermato il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzione di posizione assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio e va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, essa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero processo sono comp