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Ordinanza — n. 21211/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows recognition of support teacher service tenure without specialization title under Law 124/1999.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21211/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Franca Longo's claim to recognize three years of support teaching service as non-role service. Longo argued that the lack of a specialization title did not bar recognition, while the Ministry contended the 1999 law was purely innovative and inapplicable retroactively. The Court ruled that Article 7 of Law 124/1999 merely clarified existing principles regarding support teachers who share full class responsibility, allowing tenure recognition based solely on the general teaching degree.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 2 della l. n. 124/1999; Art. 485 comma 6 del d.lgs. n. 297/1994: The provision regarding support teachers does not have an innovative character but merely clarifies that service tenure can be recognized based on the general teaching degree when the teacher assumes full class responsibility, even without a specific specialization diploma.

Parole chiave

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support teacher tenure non-role service recognition specialization title requirement Law 124/1999 interpretation teaching degree sufficiency formazione professionale continua prestazione speciale a carattere non contributivo accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 2 della l. n. 124/1999
Oggetto: Pubblico impiego – insegnante di sostegno - art. 7 c o .
Art. 485 comma 6 del d.lgs. n. 297/1994
il motivo è fondato; è pacifico che la ricorrente abbia conseguito il titolo di specializzazione polivalente in data 9.7.1994 e cioè in epoca successiva ai servizi preruolo per cui è causa; ciò detto, va ricordato che questa Corte ha già affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs.
Art. 3 d.l. n. 370/1970
124/1999, dell’art. 3, d.l.
Art. 19 d.l. n. 357/1989 conv. in l. n. 417/1989
370/1970, dell’art. 19 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16420/2019
Cass. n. 16420/2019; Cass.
Cass. n. 20035/2019
16420/2019; Cass. n. 20035/2019; Cass.
Cass. n. 16174/2019
Cass. n. 8672/2023
anche la più recente Cass. n. 8672/2023); R.G.N.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23330/2018 R.G. proposto da: LONGO FRANCA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASI MARCO; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 27/2018 depositata il 19/01/2018. Oggetto: Pubblico impiego – insegnante di sostegno - art. 7 c o . 2 L. n. 124/1999 - servizio preruolo -determinazione anzianità di servizio R.G.N. 23330/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevatoche:

1. la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione di Franca Longo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la domanda della Longo, docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A028, intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini dell’anzianità, di un triennio (anni 1988/1989, 1990/1991, 1991/1992) in cui, in virtù di contratti a termine, aveva solto attività di sostegno; tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale ritenevano che fosse ostativa ai fini del riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 485 della mancanza del titolo di specializzazione e che la sopravvenuta norma di cui all’art. 7, comma 2, della l. n. 124 del 3.5.1999 non potesse avere valenzaper il passato;

3. per la cassazione della sentenza d’appello Franca Longo ha proposto ricorso con un motivo, cui il Ministero ha resistito con tempestivo controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 124/1999, dell’art. 3, d.l. n. 370/1970, dell’art. 19 del d.l. n. 357/1989 conv. In l. n. 417/1989; si sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che l’art. 7 della l. n. 124/1999 abbia natura innovativa e non di interpretazione autentica; si insiste, in ogni caso, nell’affermare che il diritto al riconoscimento del servizio preruolo sussisteva anche a prescindere dalla mancanza del titolo di specializzazione ed in presenza del titolo richiesto per l’insegnamento del grado scolastico semplice;

2. il motivo è fondato; è pacifico che la ricorrente abbia conseguito il titolo di specializzazione polivalente in data 9.7.1994 e cioè in epoca successiva ai servizi preruolo per cui è causa; ciò detto, va ricordato che questa Corte ha già affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U. (v.

Cass. n. 16420/2019; Cass. n. 20035/2019; Cass. 16174/2019; v. anche la più recente Cass. n. 8672/2023); R.G.N. 23330/2018 Pag.ed infatti l’art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest’ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all’insegnamento di sostegno risulta in linea con l’intero impianto della normativa; quest’ultima, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza; la valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova lasua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all’insegnante di sostegno il quale assume la contitolarità dell’intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicché si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all’integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l’intera comunità scolastica;

è pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicché, evidentemente, l’art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati; non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa all’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999 perché la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo;

3. conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati;

4. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di