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Ordinanza — n. 21072/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21072/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21072/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Milano, respingendo l’appello di Trenitalia s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato ladeclaratoria di nullità dell’art. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell’art. 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei predetti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

Regesto Legislator

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art. 49 d.lgs. n. 276/2003, art. 19 legge n. 25/55; Ordinanza — n. 21072/2023 — snciv · Corte di Cassazione: h) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'Accordo Sindacale dell'1.3.2006 nonché dell'art. 18.11 del CCN1L Attività Ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

Parole chiave

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lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile indennità di anzianità contratti collettivi di lavoro calcolo delle annualità attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 49 d.lgs. n. 276/2003
b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto;
art. 19 legge n. 25/55
d) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7940/2022 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A.- SOCIETA’ CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio, domiciliat a in ROMA, PIAZZA C AVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avv . prof. PAOLO TOSI ; -ricorrente- contro BOTTA FRANCESCO; SAGGIA MATTEO, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati FRANCESCA QUADRIO , VALENTINA CIVITELLI, ALBA CIVITELLI congiuntamente e disgiuntamente tra diloro; -controricorrenti- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 775/2021 , depositata il20/09/2021, R.G.N. 43/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano, respingendo l’appello di Trenitalia s.p.a. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato ladeclaratoria di nullità dell’art. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell’art. 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei predetti all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

2. I giudici di secondo grado, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che:

a) l'art. 19 dellalegge n. 25/1955 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11;

b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto;

c) l'art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia;

d) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo;

e) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa;

f) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione "è considerato utile" inserita nell'art. 19 legge n. 25/55 e l'espressione "è computato" contenuta nell'art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro;

g) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

h) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'Accordo Sindacale dell'1.3.2006 nonché dell'art. 18.11 del CCN1L Attività Ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

3. Avverso tale sentenza Trenitalia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Matteo Saggia e Francesco Botta hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinatodisposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro.

5. Il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispeciedi risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022).

6. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, le cui argomentazioni condivide in toto.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

9. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric