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Ordinanza — n. 21018/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim arguing neutralization coefficient applies to annuity pensions not pro rata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21018/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a partial ruling by the Naples Court of Appeal regarding pension calculations. The lower court had applied a neutralization coefficient to reduce the pension amount, while the heirs argued this violated the pro rata principle. The court dismissed the claim because the specific pension scheme for accountants explicitly excludes the pro rata rule and legally mandates the neutralization coefficient to ensure financial equilibrium. Consequently, the application of the coefficient was deemed correct and the pension reduction lawful.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995; The neutralization coefficient applied to annuity pensions for specific professional bodies is not subject to the pro rata principle and constitutes a legitimate measure for financial equilibrium.

Parole chiave

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neutralization coefficient pro rata principle annuity pension financial equilibrium pension calculation Cassa previdenza legal exclusion calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995
38 Cost., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 38 Cost
Con il secondo motivo, in via gradata, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 Cost., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17742/15
Cass. n. 18136/15
Cass. n. 32146/18
Cass. n. 32146/18, sui limiti della mutatio libelli), con l’applicazione del principio di neutralizzazione, ai fini di garantire l’equilibrio finanziario della Cassa stessa.
Cass. n. 23597/18
Cass. n. 28253/18
Cass. n. 26440/21
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25245-2020 proposto da: LIBANO RITA, DI MAURO ANNA, DI MAURO ELVIRA, DI MAURO GUSTAVO, in qualità di eredi di DI MAURO GAETANO, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO RIZZO, ANNA DI MAURO, VITTORIO RIZZO, GIUSEPPE DESSI'; - ricorrenti - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6208/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 132/2016;

Oggetto R.G.N. 25245/2020 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 25245/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.2.2020 n. 6208, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e PERITI COMMERCIALI (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che aveva accolto il ricorso promosso da Gaetano Di Mauro il quale, premesso di essere stato iscritto alla Cassa convenuta dall’8.3.1967 al 2003, fino alla maturazione dei requisiti per la concessione della pensione di anzianità, deduceva che gli era stata determinata la pensione sulla base dei criteri stabiliti dalle delibere del 22.6.02, 7.6.03 e 20.12.03 che contestava e richiedeva il pagamento di una pensione lorda mensile pari a € 2.673,20, con conseguente condanna della Cassa alle differenze maturate sui ratei di pensione in precedenza percepiti.

La Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado -che aveva accolto integralmente il ricorso - , con riferimento al cd. coefficiente di neutralizzazione (nella specie, nella misura del 41,5%) che dichiarava legittimo e doveva trovare applicazione nel computo del trattamento di quiescenza del pensionato, in quanto si tratta di una misura di quantificazione dell’importo pensionistico estraneaal principio del pro rata ma, ad avviso della Corte territoriale, costituisce una misura di gradazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell’assicurato di optare per la pensione di anzianità giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale.

Avverso la sentenza della Corte d’appello Rita Libano, Gustavo Di Mauro, Anna Di Mauro e Elvira Di Mauro, quali eredi di Gaetano Di Mauro, ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la Cassa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 345, 437 e 442 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, nonostante l’eccezione sollevata dai ricorrenti, che le conclusioni rassegnate dalla Cassa in primo grado e quelle rassegnate dalla stessa Cassa in appello non fossero difformi;in particolare la Cassa, secondo i ricorrenti, aveva chiesto solo in grado di appello l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione.

Con il secondo motivo, in via gradata, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto della Cassa a calcolare il trattamento pensionistico del rag. Di Mauro, con l’applicazione del coefficiente di riduzione, stabilito dalla delibera del 7.6.03. Con il terzo motivo, i via gradata, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era avveduta che la diversità di conclusioni della Cassa, tra il primo grado e il secondo grado, portava anche a un diverso importo riconosciuto da quest’ultima nei due gradi di giudizio, senza che il risultato dell’eventuale applicazione del coefficiente di riduzione potesse far comprendere quale fosse l’effettivo importo annuo di pensione attribuito.

Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto in quanto connessi, sono infondat i; infatti, nessun ampliamento del thema decidendum vi è stato in appello da parte della Cassa, la quale rispetto alle questioni devolute in primo grado, ha proposto in appello mere argomentazioni difensive concernenti le modalità di calcolo del diritto fatto valere dal pensionato. In particolare, la Cassa, per quanto accertato dalla Corte d’appello, avendo aderito, in corso di giudizio, ai criteri di calcolo del trattamento di quiescenza sanciti dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nn. 17742/15 e 18136/15, in ottemperanza al principio del pro rata, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 ha, in sede di appello, ristretto la propria domanda chiedendo – fermi restando i fatti e le circostanze già dedotte dinanzi al tribunale -solo la riduzione dell’importo da corrispondere (cfr.

Cass. n. 32146/18, sui limiti della mutatio libelli), con l’applicazione del principio di neutralizzazione, ai fini di garantire l’equilibrio finanziario della Cassa stessa. Il secondo motivo èinfondato. Infatti, la sentenza ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (v. Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

Il ricorso va, quindi, complessivamenterigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni