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Ordinanza — n. 21012/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding social security contributions on third-party indemnities paid to bank employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21012/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal by the heirs of bank employees who sought to include third-party indemnities in their pension calculation base. The lower courts held that these payments, made by the Chamber of Deputies due to irregular working hours, were not subject to social security contributions because they originated from a third party rather than the employer. The Court affirmed this distinction, ruling that without specific legislative provisions, such third-party payments do not constitute taxable income for social security purposes.

Regesto Legislator

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Art. 48, 51 DPR 916/1987; Art. 12 L. 513/1969: Third-party payments made to employees do not constitute taxable income for social security contributions unless expressly provided by specific legislation.

Parole chiave

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social security contributions third party payments pension calculation base indemnity nature taxable income distinction attività sottoposta a contribuzione computo dei contributi indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 48, 51 DPR 916/1987
46 comma 1 (vecchia numerazione, oggi 49) del TUIR, nonché all’art. 48 (oggi art.
Art. 12 L. 513/1969
917/86, ad avviso del Collegio territoriale, atteso il rinvio operato dall’art. 12 della legge n.
Art. 47 comma 1 lett. b) DPR 917/86
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, in particolare, in riferimento all’assoggettabilità ai fini contributivi, dell’indennità oggetto di controversia, ex art. 47 comma 1 lett.
Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di error in procedendo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e di omessa pronuncia, ex art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., e di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda relativa alla computabilità delle suddette somme erogate dalla Camera dei Deputati nel calcolo del TFR.
art. 112 c.p
4 c.p.c., e di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda relativa alla computabilità delle suddette somme erogate dalla Camera dei Deputati nel calcolo del TFR.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9601/18
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12465-2018 proposto da: FAZI CARLO, FRANCIA ANTONIO, MAIOZZI MAURIZIO; PISCOPO ANTONINO, PISCOPO SALVATORE, PISCOPO GUIDO, PISCOPO CONCETTA, GERACI CATERINA, nella qualità di eredi di PISCOPO BENIAMINO; MENDOLA MARISA LINA, DI CESARE EVA, DI CESARE ROCCO, nella qualità di eredi di DI CESARE FRANCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 129 B, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASOTTI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALUCREZIA TURCO; - cont roricorrente - avverso la sentenza n. 5909/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 10826/2011;

Oggetto R.G.N. 12465/2018 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 12645/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.10.2017 n. 5909 , la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Antonio Francia, Carlo Fazi, Maurizio Maiozzi, Franco Di Cesare e Beniamino Piscopo, avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda di questi ultimi nei confronti del Banco di Napoli, banca nella quale erano impiegati come addetti allo sportello sito all’interno del Palazzo di Montecitorio, che era volta a chiedere il versamento dei contributi previdenziali in relazione alla indennità ex art. 47 comma 1 lett. b) (oggi art. 50 comma 1 lett.

b) del DPR n. 917/86 (in seguito TUIR) corrisposta dalla Camera dei deputati e al conseguente pagamento delle differenze sul TFR, previa inclusione nella base di calcolo, della predetta indennità. Il tribunale aveva accertato che l’indennità in questione, per il periodo dal 2000 al 31 dicembre 2004, era stata erogata in dipendenza del considerevole peggioramento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, perché l’orario di apertura dello sportello bancario all’interno della Camera dei deputati doveva adeguarsi ai tempi delle sedute di lavoro dei deputati, spesso convocate in orario pomeridiano, festivo e notturno. Pertanto, non risultava dimostrato se tali erogazioni, effettuate da un soggetto terzo al rapporto di lavoro (cioè, dalla Camera dei deputati), avessero natura retributiva ovvero indennitario e/o risarcitoria. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, in particolare, in riferimento all’assoggettabilità ai fini contributivi, dell’indennità oggetto di controversia, ex art. 47 comma 1 lett. b) (oggi art. 50 comma 1 lett.

b) del DPR n. 917/86, ad avviso del Collegio territoriale, atteso il rinvio operato dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314/97, all’art. 46 (vecchia numerazione, oggi 49) del TUIR, deve, nella specie, farsi riferimento alla nozione di “redditi che derivano da un rapporto di lavoro subordinato” che è un concetto più ampio di quello di retribuzione, al quale faceva riferimento il vecchio testo dell’art. 12 cit. per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza.

In buona sostanza, mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di “derivazione dal rapporto di lavoro” contenuto nella norma menzionata prescinde dal sinallagma ed individua non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o in natura, che si legano causalmente con il rapporto di lavoro (e cioè, derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.

Premesso ciò, la Corte d’appello, volendo verificare se la indennità di cui si discute –ex art. 47 comma 1 lett. b del TUIR (vecchia numerazione) possa integrare anche imponibile contributivo, essendo già assoggettato a tassazione Irpef quale reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente, la medesima Corte ritiene che l’indennità in oggetto non possa ritenersi imponibile contributivo in forza di tale assimilazione, posto che l’art. 12 cit., per la nozione di reddito da lavoro dipendente, fa espresso riferimento all’art. 46 comma 1 (vecchia numerazione, oggi 49) del TUIR, nonché all’art. 48 (oggi art.

51) del TUIR, ma non anche all’art. 47 cit. (vecchia numerazione, oggi art.

50) del TUIR., norma nella quale è ascrivibile, pacificamente l’indennità oggetto di controversia, nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma oggetto di esclusione, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. d, della legge n. 153 del 1969. Avverso la sentenza della Corte di appello, Antonio Francia, Carlo Fazi, MaurizioMaiozzi, Franco Di Cesare e Beniamino Piscoporicorrono per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre il Banco di Napoli ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrentideducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 46 (oggi 49), 47 (oggi 50) e 48 (oggi 51) del TUIR e dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appelloaveva dichiarato la non assoggettabilità alla contribuzione previdenziale a carico del Banco di Napoli dell’indennità erogata ai ricorrenti dalla Camera dei Deputati.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono il vizio di error in procedendo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda relativa alla computabilità delle suddette somme erogate dalla Camera dei Deputati nel calcolo del TFR. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “ Le nozioni di reddito rilevante ai fini fiscali e di base imponibile ai fini contributivi sono distinte, in quanto il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale delimita un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale; l'imponibile previdenziale si determina, infatti, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48, oggi art. 51, del d.P.R. n. 916 del 1987 e 12 della l. n. 513 del 1969, con conseguente esclusione delle somme erogate materialmente dal datore di lavoro ma per conto terzi, che trovino nel rapporto di lavoro l'occasione e non la causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva respinto la domanda di accertamento proposta da alcuni dipendenti dal Banco di Napoli volta ad includere nella base di calcolo della contribuzione anche le somme percepite a titolo di indennità per l'espletamento delle mansioni svolte all'interno della Camera dei Deputati e da quest'ultima erogate)” (Cass. n. 9601/18).

A tale orientamento va data continuità, mentre non è pertinente il riferimento espresso in ricorso ai precedenti che hanno riconosciuto l’imponibilità, ai fini contributivi, delle mance percepite dagli impiegati tecnicidelle case di gioco (cosiddetti croupiers ) rispetto alle indennità in questione. Nel caso delle mance percepite dai croupiers, questa Corte ne ha ritenuto l’imponibilità in quanto si tratta di un’erogazione a cui è destinata un’espressa previsione legislativa, riscontrabile nell’art. 48 comma 2 TUIR (oggi, art.

51) che, per l’appunto, riconosce espressamente che detti emolumenti sono imponibili ai fini contributivi, nella misura del 75%. Con tale riconoscimento normativo, sia pure parziale, delle mance quale base imponibile, si è superato il profilo che tali erogazioni provenissero da terzi (i giocatori) e non dal datore di lavoro dei croupiers. Le indennità oggetto di controversia, invece, non sono oggetto di nessuna previsione speciale che ne sancisca, in qualche modo l’imponibilità contributiva, che, pertanto, non è altrimenti giustificabile. Il secondo motivo resta assorbito dalla decisione del primo motivo. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato,

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titol