Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that joint liability existed between multiple contractors and a subcontractor. The appellants failed to provide specific factual evidence regarding the subcontractor's non-compliance or the necessary joinder of parties, relying instead on general references. Consequently, the Court ruled that the arguments violated procedural requirements for specificity and admissibility, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003; Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible when the claim for necessary joinder of parties lacks specific factual elements proving the joint liability scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26717-2018 proposto da: GIAMAICA CAFFÈ S.R.L., ROSATI PIAZZA DEL POPOLO S.R.L., SABATINI IN TRASTEVERE S.R.L., ARTE ITALIANA S.R.L., SAN SILVESTRO CAFFE' S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EDOARDO D'ONOFRIO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ARMOCIDA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO ESPOSITO; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale Oggetto Art. 29 D.Lgs R.G.N. 26717/2018 Cron.
Rep. Ud. 27/04/2023 CC rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 625/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2018 R.G.N. 4368/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. l a Corte di A ppello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalle odierne ricorrenti avverso la decisione di primo grado che aveva, a sua volta, respinto la domanda di accertamento negativo di crediti contributivi fondati su verbali ispettivi dell’Inps;
2. in particolare, con l’originari o ricorso introduttivo della lite, le ricorrenti agivano per contestare la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, affermata dall’Ente per la loro qualità di committenti di servizi alla Cooperativa Servizi C.G., subappaltatrice, rimasta inadempiente dell’obbligo di versamento integrale dei contributi in relazione ai lavoratori utilizzati negli appalti medesimi;
3. per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello, in primo luogo, escludeva, in relazione alla fattispecie concreta, che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le committenti e la subappaltatrice;
4. quanto alla prova de l credit o contributivo , invece , la Corte di appello rilevava come gli e-mens redatti dal debitore originario costituissero validi elementi di prova , perché confermati da convergenti risultanze . A tale riguardo, osservava, anzitutto, c he le denunce mensili erano assistite, secondo un giudizio di normalità sociale, da un apprezzabile grado di attendibilità, sia perché dirette ad un soggetto pubblico, sia per le implicazioni, anche penali, delle false dichiarazioni. Inoltre, l'esame della documentazione visionata dagli ispettori ( tra qu este: comunicazione di assunzioni; buste paga; elenco dei lavoratori dipendenti, distinti per ciascun appalto) e il rinvenimento nei locali aziendali delle società appellante dei lavoratori in relazione ai quali erano stati redatti gli e- mensrappresentavano circostanze che, per la loro gravità precisione e concordanza, deponevano per la fondatezza della pretesa dell'Inps.
Peraltro, alcunaprova contraria era stata fornita dalle società appellanti, che si erano limitate a contestare in modo apodittico i fat ti costitutivi della pretesa contributiva;
5. hanno proposto ricor so per cassazione le part i private indicate in epigrafe, con duemotivi, cui ha resistito l’Inps,con controricorso;
6. le ricorrent i hanno depositato memoria ;
7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE:
8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedo tta la falsa applicazione de ll’ art. 29 D.Lgs. nr. 276 del 2003, come modificato dalla legge nr. 92 del 2012, e dell’art. 92 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello escluso che, ai fini dell’accertamento della responsabilità solidale per il mancato versamento dei contributi, non fosse necessaria la partecipazione degli appaltatori e/o dei subappaltatori e la previa, vana escussione di questi ultimi;
9. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità; 10.la sentenza impugnata – che ha escluso la ricorrenza di una situazione di litisconsorzio necessario – non ricostruisce storicamente la fattispecie di causa. La pronuncia della Corte di appello chiarisce solo che , con verbale ispettivo del 6 agosto 2012, l’INPS accertava l'avvenuta stipulazione tra il Consorzio C.G. ServicesItalia e le società indicate in epigrafe di un contratto di appalto per la gestione degli esercizi pubblici facenti capo alle singole committenti nonché il mancato integrale versamento da parte della indicata cooperativa , subappaltatrice, dei contributi p revidenziale in favore del personale occupato negli impianti. Nulla dice, invece, in relazione al periodo di concreta esecuzione degli appalti; 11.il profilo omesso non è puntualmente dedotto neppure nel ricorso per cassazione;
12. questa Corte , in relazione al periodo antecedente alle modifiche apportate al testo dell’art. 29 cit., dapprima, dal DL nr. 5 del 2012D.L., art. 21 (conv. con L. n r . 35 del 2012),e poi dalla legge nr. 92 del 2012, art. 4, comma 3, ha esclu so che la norma d esse luogo ad alcunlitisconsorzio necessario (Cass. nn. 32504 del 2018; 5415 e 38174 del 2022); 13.pertanto, in assenza di più precisi elementi fattuali (insufficiente, a tale riguardo, il riferimento contenuto a pag. 3, righe 13 e 14, del ricorso ), il Collegio reputa genericamente devoluta la questione relativa al litisconsorzio e, come tale, non decisiva in relazione alla fattispecie concreta; 14.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.,civ.- è dedotta la violazione dell’art. 87 disp. att.cod.proc.civ., per nullità della sentenza, in quanto fondata su documenti non utilizzabili perché acquisiti in violazione del contraddittorio; 15.anche le censure del secondo motivo sono inammissibili; 16.le deduzioni svolte in ricorso son o del tutto prive di riferimenti compiuti e precisi.Come formulate , i rilievi si pongono in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., e dall'art. 369 nr. 4 cod.proc.civ. che la costante giurisprudenza di questa Corte riferisce anche alla deduzione di errorin procedendo.
Infatti, benché la Corte sia, in questo caso, anche giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v.Cass., Sez. Un., nr. 8077 del 2012; tra le tante conformi, Cass. nr. 24048 del 2021; Cass. nr.342 del 2021); 17.segue, da quanto precede, l’inammissibilità del ricorso, con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 18.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagament o delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per