Cassation court dismisses INPS appeal regarding contribution debt, upholding lower court's finding of non-habitual activity due to low income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Second Instance Court's rejection of a contribution debt claim. The INPS argued the lower court erred by failing to apply specific income thresholds and misinterpreting the statute of limitations, while the advocate claimed habitual professional activity based on her bar membership and VAT number. The court ruled that for lawyers, habitual activity must be proven by the INPS and was not established given the modest income of €3,474 in 2010, thereby confirming the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 26-31 l. n. 335/95; Art. 18, co. 11 e 12 d.l. n. 98/11: For lawyers, habitual activity for separate management registration requires factual proof by the INPS, which fails if income remains modest, rather than being presumed from bar membership or VAT status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23071-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; Oggetto Iscrizione avvocati gestione separata R.G.N. 23071/2020 Cron. Rep. CC 13/06/2023 - ricorrente - principale - contro GRAZIANI NICOLETTA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUISA CARPENTIERI; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVI DENZA SOCIALE; - ricorrente principale - controricorrente - avverso la sentenza n. 18/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/01/2020 R.G.N. 332/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di L’Aquilaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’Inps di pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito dall’avv. Graziani Nicoletta nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto. La Corte d’appello riteneva fondato il motivo d’appello dell’Inps che si doleva della declaratoria di prescrizione emessa in primo grado e poi, passando a esaminare il merito dell’appello incidentale, riteneva chenon vi fosse la prova dell’abitualità dell’attività libero professionale, il cui onere incombeva sull’Inps, atteso che nel 2010 era stato percepito un reddito modesto di €3474,00.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. Resiste l’avv. GrazianiNicoletta che ha proposto anche ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso l’Inps.L’avv. Graziani ha depositato memoria illustrativa. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorsoprincipale, l’Inps deduce nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte avrebbe dichiarato fondato il motivo di appello dell’Inps sulla prescrizione ma poi, in dispositivo, l’avrebbe rigettato, confermando la sentenza impugnata e dichiarando assorbito l’appello incidentale.
Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.26-31 l. n.335/95, dell’art.18, co.11e 12 d. l. n.98/11, conv. in l. n.111/11, dell’art.53 d.P.R. n.917/86, degli artt.10, 11, 22 l. n.576/80, dell’art.44, co.2 d. l. n.269/03, conv. in l. n.326/03, dell’art.61 d. lgs. n.276/03 anche con riferimento all’art.2697 c.c. La Corte non avrebbe considerato che il limite di reddito di €5000 riguarda la sola attività esercitata in forma occasionale e non si applica ai lavoratori iscritti agli albi, rispetto ai quali l’attività è per definizione abituale.
Nel caso di specie, poi, l’avv. Graziani era anche titolare di partita iva. Con il motivo di ricorso incidentale, l’avv. Graziani Nicoletta deduce violazione e falsa applicazione del d. lgs. n.218/97 in relazione all’art.116 l. n.388/00 e all’art.2941 c.c. La Corte avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione dal 6.7.2011 in forza del d.P.C.M. 12.5.2011. Il primo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. Ilcontrasto tra motivazione e dispositivo che determina lanullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass.26074/18).
Nel caso di specie dal testo della sentenza è individuabile il contenuto della statuizione giudiziale, il quale è di conferma della pronuncia di primo grado, sebbene per ragione diversa dalla intervenuta prescrizione e, in particolare, per le ragioni espresse nell’appello incidentale. La sentenza, quindi , è incorsa in errore materiale là dove ha dichiarato assorbito l’appello incidentale che invece ha esaminato e accolto, mentre l’affermazione di fondatezza del motivo d’appello contenuta in motivazione, poi rigettato nel dispositivo, non ha rilevanza dirimente poiché tale fondatezza diviene irrilevante alla luce dell’accoglimento dell’appello incidentale.
Il secondo motivo di ricorso principale è parimenti infondato. Questa Corte, in diversi precedenti (tra cui v. Cass.4863/22, Cass.28117/21, Cass.10269/21) ha affermato che ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata da parte degli avvocati iscritti all’albo l’unico dato rilevante è rappresentato dall’abitualità dell’attività, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di €5000, cui si ha invece riguardo fini dell’attività esercitata in forma occasionale. Ha anche aggiunto che l’abitualità deve essere dimostrata dall’Inps e che, nel giudizio di fatto sull’accertamento dell’abitualità, in mancanza di elementi contrari offerti dall’Inps, il giudice può escludere tale abitualità ove sia stato percepito un reddito modesto, inferiore a €5000.
La sentenza impugnata si è conformata a tale orientamento, puntualizzando che la prova dell’abitualità spettava all’Inps e che, in mancanza di elementi addotti dall’Istituto, in presenza di un reddito di soli €3474,00, rimaneva non dimostrato il predetto requisito. L’Inps argomenta che l’abitualità sarebbe in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di professionista iscritto all’albo e che, comunque, l’abitualità poteva desumersi dalla titolarità di partita iva. Sul primo argomento va detto che la giurisprudenza citata, richiedendo un accertamento in fatto dell’abitualità dell’attività riguardo agli avvocati iscritti all’albo, contrasta con l’idea di una abitualità presunta per il solo fatto dell’iscrizione all’albo.
Sul secondo argomento, va ribadito che la sola titolarità di partita iva non integra elemento in sé solo sufficiente alla dimostrazione dell’abitua