Decreto — n. 20915/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: TERME DEI PAPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Valeri e Raffaella Valeri,domiciliati ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro VECCHI FRANCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo de MarchisGòmez, Francesca Frezza e Chiara Correnti, domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’Avv. de Marchis Gòmez,giusta procura in atti; controricorrente Avversola sentenza n. 833-2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 11.3.2020 , R.G. 1796 - 2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 20915/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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o nella causa vertente tra: TERME DEI PAPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Valeri e Raffaella Valeri,domiciliati ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro VECCHI FRANCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo de MarchisGòmez, Francesca Frezza e Chiara Correnti, domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’Avv. de Marchis Gòmez,giusta procura in atti; controricorrente Avversola sentenza n. 833-2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 11.3.2020 , R.G. 1796 - 2018;
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Carlo de Marchis Gòmez, dichiaratosi antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,13 luglio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI