Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20867/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses MIUR appeal regarding public school religion teachers' fixed-term contract abuse damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20867/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling awarding damages to Catholic religion teachers for repeated fixed-term contracts. The Ministry argued that the 30% quota for non-permanent staff was justified by variable staffing needs, but the court found the abuse clear when contracts exceeded three years. Consequently, the court upheld the lower court's decision to award 'euro-unitary' damages based on established precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001; Art. 3 della legge n. 186 del 2003: The repeated use of fixed-term contracts for public school religion teachers constitutes abuse when exceeding three years, entitling them to euro-unitary damages regardless of specific staffing variables.

Parole chiave

Generato dall'IA
public school religion teachers fixed-term contract abuse euro-unitary damages repeated annual contracts staffing quota justification indennità scolastica restituzione dell'indennità per lavoro ridotto retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001
con un unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n.
Art. 3 della legge n. 186 del 2003
il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre le lavoratrici si sono difese con controricorso assistito da memoria; con memoria ex art. 378 cod.
Art. 32, co. 5, L. 183/2010
eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art.
Art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015
183/2010 (poi, art. 28, co.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
con un unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n.
art. 378 cod. proc. civ
il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre le lavoratrici si sono difese con controricorso assistito da memoria; con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
artt. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001
c iv .) degli artt. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e 3 della legge n.
art. 3 Cost
186 del 2003, nonché dell'art. 3 Cost., rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022
Cass., SU, n. 9938/2014
Cass., SU, n. 4315/2020
9938/2014; Cass., SU, n. 4315/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20749/2018proposto da: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato opelegis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente- contro DAMIANO LORELLA, LIMONGIELLO MARIA e VILLANO CARMELA, elettivamente domiciliat i in ROMA, via GAVORRANO N. 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentati e difesidagli avvocati GIUSEPPE NASTASI, TOMMASO DE GRANDIS E FAUSTA SORRENTINO; LO CASALE ELENA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGOR.G.N.20749/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. VINCENZO PISCITELLI; -controricorrenti– avverso la sentenzan. 8816/2017 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 09/01/2018R.G. n. 1415/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 06/06/2023dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello di Lorella Damiano e delle litisconsorti in epigrafe indicate, tutte docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 164 del 2014, ha condannato il MIUR a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente, nove mensilità in favore di Elena Lo Casale, sette mensilità in favore di Maria Limongiello e, alle restanti docenti, cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ciò in ragione dell'avvenuta reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato;

2. il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre le lavoratrici si sono difese con controricorso assistito da memoria; con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. datata 15.5.2023, Elena Lo Casale nominava un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti. CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. c iv .) degli artt. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 e 3 della legge n. 186 del 2003, nonché dell'art. 3 Cost., rimarcando, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, la peculiarità dei contratti di assunzione dei docenti di religione e del sistema di cui alla legge n. 186 del 2003, in sé coerente con le regole eurounitarie e tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente; il motivo addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari, sul presupposto, sostenuto dal MIUR, che il fabbisogno di personale da utilizzare per l'insegnamento della religione sarebbe legato a plurime variabili e tanto giustificherebbe la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale;

2. la doglianza è infondata in quanto questa S.C., con plurime concordanti decisioni ‒ rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 ‒ da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento ‒ richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. cod. p roc . c iv ., Cass. n. 6563 del 2023;

Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 ‒ sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini delle due massime sopra citate, vanno ricordate poi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022;

3. la pronuncia della Corte territoriale è coerente con tali principi e il presente ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate di questa S.C. e, pertanto, deve essere rigettato;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre, nella sola parte di spettanza, in favore dei difensori delle controricorrenti che hanno reso la prescritta dichiarazione;

5. nulla è a disporsi con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, Cass., SU, n. 9938/2014; Cass., SU, n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il MIUR a rifondere le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione, in relazione alle controricorrenti DAMIANO Lorella, LIMONGIELLO Mariae VILLANO Carmela, della somma di €. 3.750,00 in favore dei difensori anticip