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Ordinanza — n. 20864/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20864/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20864/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di correzione di errore materiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Feudale Elisa Anna Alba, resistito con controricorso dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico dell a Basilicata (l’Ospedale Ocologico Regionale in Vulture era rimasto intimato), ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compensi professionali, in favore dell’INPS;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20864/2023 — snciv · Corte di Cassazione: v a pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20038/2022, nel senso che in luogo della parola “Inps” deve leggersi: “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”.

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Testo completo

di correzione di errore materiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Feudale Elisa Anna Alba, resistito con controricorso dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico dell a Basilicata (l’Ospedale Ocologico Regionale in Vulture era rimasto intimato), ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per compensi professionali, in favore dell’INPS;

2. con propria istanza l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state liquidate in favore dell’INPS. Considerato che: 1.l’errore materiale di cui è stata sollecitata la correzionesussiste, atteso che la parte motiva della sentenza contiene la statuizione della condanna della Feudale a pagare le spese a favore dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferime nto Oncologico della Basilicata (sola parte costituita, non avendo invece svolto attività difensiva l’altro intimato, vale a dire l’Ospedale Oncologico Regionale in Vulture); 2. è dunque evidente cheè frutto di una mera svista l’indicazione, contenuta nella parte dispositiva, della liquidazione delle spese in favore dell’Inps, che in realtà non era neppure parte nel giudizio;

3. v a pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20038/2022, nel senso che in luogo della parola “Inps” deve leggersi: “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 20038/2022 nel senso che segue: nella parte dispositiv a , in luogo della parola “ Inps ” , si legga: “ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale di detta ordinanza della correzione così disposta. Così deciso in Roma, nella Adunanz