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Ordinanza — n. 20839/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund appeal, upholding lower court's application of specific pension calculation regulation article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20839/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that recalculated a pensioner's benefit. The fund argued the lower court incorrectly applied only the second paragraph of Article 49 of the 1997 Regulation, omitting the fifth paragraph. The court held that the remand order explicitly mandated the use of the 2% rate from the second paragraph, thereby legally excluding the fifth paragraph from application.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 49, Reg. Esecuzione C.N.P.R. 1997: When a cassation order remands a case specifying a precise calculation criterion, the remanding court must apply that specific provision and cannot consider other paragraphs of the same article unless explicitly ordered.

Parole chiave

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pension recalculation remand order interpretation statutory provision selection procedural error pension regulation application

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.c.
Art. 12 Disp. Preliminari al Cod. civ.
Art. 49, Reg. Esecuzione C.N.P.R. 1997
Art. 3, co. 12 l. n. 335/95
Art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27343/18
Cass. 8225/13

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Testo completo

IONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. MATTIA PERSIANI mattiap ersiani@ordineavvocatiroma.org e GIOVANNI BERETTA giovanniberetta@ordineavvocatiroma.org - ricorrent e - contro Oggetto: pensione ragionieri RGN Cron. Rep. CC 25.5.23 FRANCESCO TIRELLI, rappresentato e difeso dall’avv. ANNA CAMPILII, avv.annacampilii@pec.it; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.611/2020 pubblicata i l 12 / 10 /20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: questa Corte, con ordinanza n.2223/19, cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano che aveva accolto la domanda del ragioniere Francesco Tirelli finalizzata al ricalcolo della quota A, determinata col sistema retributivo, della pensione di vecchiaia spettante dal febbraio 2005. Cassando con rinvio, la Corte affermava che il ricalcolo doveva compiersi applicando l’art.49 del Regolamento di esecuzione adottatodalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) nel 1997, secondo cui la misura annua della pensione di vecchiaia è pari al 2% della media dei 15 redditi annuali più elevati negli ultimi 20 anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello disponeva consulenza contabile volta al ricalcolo della quota A secondo l’applicazione dell’art.49, co.2 del Regolamento, rideterminava l’importo della pensione annua lorda e condannava la Cassa al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in applicazione del principio di soccombenza. Avverso la sentenza, la C.N.P.R. ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. Tirelli Francesco resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: con il primo e il secondo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce rispettivamente, error in procedendo o violazione di legge poiché, in violazione dell’art.384 c.p.c., anche in relazione all’art.12 Disp.

Preliminari al Cod. civ., la Corte di rinvio avrebbe calcolato la quota A facendo applicazione del solo secondo comma dell’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, e non anche del suo quinto comma, come derivava dalla sentenza di rinvio, la quale richiedeva l’applicazione dell’art.49 e non del solo suo secondo comma. Con il terzo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, poiché la sentenza impugnata, in violazione del principio del pro rata previsto dall’art.3, co.12 l. n.335/95, non ha fatto applicazione del quinto comma dell’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997.

Con il quarto motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., chiedendo la riforma della condanna alle spese, in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Essi sono infondati. La Corte di cassazione, nell’ordinanza n.2223/19, afferma che va applicata la previsione dell’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997. Poi la Corte trascrive il solo secondo comma dell’art.49, nulla dicendo sul quinto comma.

In seguito, dettando il criterio di calcolo da osservare in sede di rinvio, l’ordinanza afferma che la Corte d’appello: “provvederà al ricalcolo della pensione utilizzando, per la quota A, il solo criterio del 2% dei quindici migliori redditi dichiarati a fini Irpef negli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione”. L’ordinanza di rinvio non fa alcuna menzione del comma quinto dell’art.49, che prevede percentuali inferiori al 2% su determinati presupposti. L’ordinanza, laddove demanda al giudice rinvio il ricalcolo della quota A utilizzando il “solo” criterio del 2%, ha escluso l’applicazione di qualsiasi altro criterio diverso dall’unico menzionato, ovvero la previsione del comma 2 dell’art.49, e non del comma 5.

La sentenza qui impugnata, avendo applicato il solo criterio del 2% e quindi il solo secondo comma dell’art.49, ha fatto corretta applicazione dell’art.384 c.p.c. Resta irrilevante che, come affermato nel terzo motivo di ricorso, l’applicazione del solo secondo comma dell’art.49, e non anche del comma quinto, sia eventualmente contraria alla legge, ovvero all’art.3, co.12 l. n.335/95, poiché in sede di rinvio permane il vincolo giuridico posto dalla sentenza di cassazione, senza alcuna possibilità di sindacarne eventuali errori di diritto commessi (Cass.27343/18, Cass.8225/13).

Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000per compensi, €200 per esborsi , oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al difensore antistatario; i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,