Cassation court dismisses demotion claim for public employee due to lack of exclusive lower duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the employee's duties was not subject to re-evaluation. The employee argued he was demoted from a supervisor role to custodial work, but the appellate court found he performed most of his assigned category duties. The supreme court rejected the request to substitute a new factual assessment, emphasizing the finality of the lower court's judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: The court cannot substitute its own evaluation of facts for that of the appellate court when the lower judgment is properly motivated and addresses the core issue of whether the worker's duties were exclusively and significantly reduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33596/2018proposto da: Giuseppe Urbinati, rappresentato e difeso dall’Avv. Lamberto Giusti, con domicilio eletto in Roma, via del Corso 300, presso l’Avv. Edoardo Paolini; -ricorrente- contro Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Ottoni e Marina Di Concetto ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 266, presso l’Avv. Livia Ranuzzi; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 77/2018, pubblicata il 30 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Giuseppe Urbinati ha convenuto in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno affinché fosse accertata l’illegittimità del demansionamento da lui patito, con condanna di controparte a risarcire i danni subiti. Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 413/2016, ha accolto il ricorso. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 77/2018, ha accolto.
Giuseppe Urbinatiha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del CCNL 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed Autonomie locali di revisione del sistema di classificazione del personale e del mansionario allegato alla parte II in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, benché fosse stato nominato capo squadra muratori, aveva svolto dal 2003 in poi semplici mansioni di custodia e sorveglianza di immobili e, in via saltuaria, piccoli interventi di riparazione, come se si fosse trattato di un operaio semplice. La doglianza è inammissibile.
Preliminarmente si rileva che la Corte d’appello di Ancona ha rilevato, a pagina 3 della sentenza impugnata, come il Tribunale di Ascoli Piceno avesse accolto la domanda concernente il demansionamento lamentato dal ricorrente con riferimento alla sua destinazione negli anni 2002 e 2003 presso il Tribunale di San Benedetto del Tronto “per svolgere mansioni proprie della categoria A del CCNL”, ovvero quelle di operaio generico. Giuseppe Urbinatinon ha appellato questa parte della sentenza di primo grado, né ha proposto ricorso per cassazione sul punto, con la conseguenza che la controversia relativa al detto demansionamento concerne ormai solo l’assegnazione del lavoratore al menzionato Tribunale.
La corte territoriale ha accertato, esaminando le testimonianze e i documenti prodotti, che il ricorrente aveva svolto, nella maggior parte dei casi, i lavori commissionati dal datore di lavoro in autonomia e in squadra, con l’ausilio di altro personale al quale egli stesso dava disposizioni. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che le mansioni eseguitefossero perfettamente compatibili con il profilo professionale del ricorrente, rientrante nella categoria B3, e che la circostanza che avesse posto in essereanche attività più semplici, in maniera saltuaria ed in caso di necessità, come quelle di custodia e sorveglianza di immobili di proprietà comunale, non si traducesse per forza in un demansionamento.
Infatti, la Corte d’appello di Ancona ha fatto applicazione del principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività(Cass., Sez.
L, n. 19419 del 17 settembre 2020 ) . La corte territoriale ha affermato, quindi, con un giudizio di merito che, in quanto motivato, non è più sindacabile nella presente sede, che non vi era stato un demansionamento in quanto “la destinazione allo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica inferiore” non aveva, nella specie, “carattere esclusivo ed una durata rilevante”. In particolare, la Corte d’appello di Ancona ha evidenziato che non era significativo che il ricorrente non svolgesse dei lavori di particolare complessità siccome quelli “maggiormente articolati venivano affidati dal Comune a ditte esterne” e che, al riguardo, egli non aveva, com unque, nemmeno dedotto e provato “di essere stato escluso da lavorazioni edili di maggiore rilevanza”.
Il ricorrente, con il primo motivo, ha chiesto, nella sostanza, a fronte della motivazione di appello sopra esposta, che questa Corte di legittimità sostituisse a quella del giudice di secondo grado una nuova valutazione di merito dei fatti di causa e delle prove il che, nel nostro ordinamento, non è consentito. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel negare la sussistenza del danno da dequalificazione lamentato. La doglianza è pure inammissibile , alla luce della dichiarazione di inammissibilità del primo motivoe in quanto, sul punto, la corte territoriale ha espressamente accertato l’assenza di un nesso causale fra il dedotto demansionamento ed il pregiudiziolamentato dal lavoratore. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile .
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del la parte controricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso ed € 2 00,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il rad