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Ordinanza — n. 20784/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes pension recalculation for accountants, ruling that a single regime applies at retirement date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20784/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Court's decision to recalculate a portion of an accountant's pension using varying laws from different periods. The appellant argued that the lower court failed to apply a unified regime established at the time of retirement, while the respondent contended that historical income data should be used across all sub-quotas. The court ruled that for the specific pension portion in question, only the legal regime existing at the moment the right to the pension matured could be applied, thereby rejecting the lower court's approach.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 12 l. n. 335/95; Art. 49 Regolamento di esecuzione del 1997: For pension portions calculated under the salary system, a single legal regime applicable at the time of retirement right's maturity must be used, prohibiting the application of varying laws from different periods.

Parole chiave

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pension recalculation accountants pension salary system quota single regime principle proportionality pension successive legislation pension maximum cap

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 12 l. n. 335/95
Art. 2 l. n. 414/91
Art. 29 l. n. 414/91
Art. 49 Regolamento di esecuzione del 1997
Art. 2 d. lgs. n. 509/94
Art. 40 Regolamento di esecuzione del 2004

Giurisprudenza citata

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Cass. 28253/18
Cass. 2223/19
Cass. 1338/22
Cass. 136-1841-1842-2286/19
Cass. 9705/23

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Testo completo

IONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. MATTIA PERSIANI mattiap ersiani@ordineavvocatiroma.org e GIOVANNI BERETTA giovanniberetta@ordineavvocatiroma.org - ricorrent e - contro Oggetto: pensione ragionieri RGN Cron. Rep. CC 25.5.23 ALFONSO TRIVOLI, rappresentato e difeso dagli avv. MARCO ROSSI, marcorossi2@ordineavvocatiroma.org ANTONIO DE GIUDICI antoniodegiudici@legalmail.it; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.868/20187 pubblicata i l 14 / 3 /20 18 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: La Corte d’appello di Roma riformava in parte la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del ragioniere Trivoli Alfonso di rideterminazione della quota A, calcolata col sistema retributivo, della pensione di vecchiaia spettante dal marzo 2002. Secondo la Corte, il calcolo andava compiutoapplicando le varie leggi via via intervenute durante la vigenza del periodo di maturazione della quota A. Inoltre, alla quota A non poteva essere applicato né il massimale pensionistico né il contributo di solidarietà disposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) previsti rispettivamente dalla Delibera 28.6 . 1997 e dal Regolamento di esecuzione del 2004.

Disposta consulenza tecnica contabile sulla base di tali principi, la Corte riconosceva a Trivoli le differenze pensionistiche risultanti dalla consulenza. Avverso la sentenza, C.N.P.R. ricorre per cinque motivi.Resiste con controricorso Trivoli Alfonso. In vista dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e degli artt.2 e 29 l. n.414/91 per avere frazionato in sub-quote il periodo di spettanza della pensione secondo il calcolo retributivo (quota A).

Con il secondo motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e degli artt.2 e 29 l. n.414/91 per avere la Corte preso a riferimento per il calcolo sempre gli stessi redditi professionali anche se detti redditi furono conseguiti in periodi diversi. Con il terzo motivo, la C.N.P.R. deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza considerare le osservazioni critiche svolte dalla Cassa in ordine al frazionamento in sub-quote e all’aver preso a riferimento, entro ogni sub-quota, sempre gli stessi redditi anteriori al pensionamento.

Con il quarto motivo, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e dell’art.2 d. lgs. n.509/94 per non avere la Corte applicato il massimale pensionistico, invece applicabile per tutte le anzianità maturate dopo l’entrata in vigore della Delibera 28 giugno 1997 che tale massimale ha introdotto. Con il quinto motivo, la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95, nonché dell’art.2 d. l.gs n.509/94 per non avere la Corte applicato il contributo di solidarietà di cui all’art.40 Regolamento di esecuzione del 2004.

Tale ultimo motivo è stato rinunciato con la memo ria illustrativa. Va premesso che il ricorso non è inammissibile nel suo complesso, essendo i motivi argomentati in modo perspicuo. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d’appello, applicando le diverse normative succedutesi entro il periodo temporale di anzianità rilevanti nel computo della quota A,non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997 (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass.1338/22).

Il secondo e terzo motivo, riguardando questioni attinenti al calcolo in sub-quote, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. Il quarto motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che l’introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro-rata ed esula dai provvedimenti che, in base all’art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della l. n.296/06, la Cassa poteva adottare (da ultimo Cass.1338/22; in precedenza, Cass.136-1841-1842-2286/19).

Il quinto motivo, data la rinuncia, è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (v. Cass.9705/23). In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorsoe, assorbiti il secondo e terzo, rigettato il quarto e dichiarato inammissibile il quinto, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazion