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Ordinanza — n. 20727/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to unilateral withdrawal by appellant without opposing party's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20727/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the case. IBM Italia S.p.A. had previously requested the annulment of a second-instance judgment confirming the nullity of a business branch transfer and the continuation of an indefinite-term employment relationship. The court ruled that such withdrawals are unilateral acts requiring notification to parties or their lawyers to take effect, thereby satisfying the conditions for process extinction under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, and the withdrawing party may be condemned to pay costs as an incentive.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal process extinction costs allocation civil procedure law notification requirement incentive mechanism abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs.
d.lgs. n. 40 del 2006
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/07/2006 n. 15980
tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;
Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008
40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31462/2021 R.G. proposto da: IBM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, FRANCESCO PEDRONI, MICHELA MARTINI -ricorrente- contro D'AMATO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n.91, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI DE STEFANO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1478/2021 depositata il15/06/2021, R.G. n. 4352/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. IBM Italia s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che, accertata la nullità della cessione del ramo di azienda denominato “SDC” al quale era addetto Fabio D’Amato, originario ricorrente, e dichiarata la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cedente IBM Italia s.p.a. , aveva condannato quest’ultima al ripristino del rapporto con adibizione del D’Amato alla medesima mansione occupata prima della cessione;

2. IBM ha depositato atto di rinunzia notificato a controparte; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;

2. alla stregua di quanto sopra osservato sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo;

3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);

4. in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. 6- 3,Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015),

P.Q.M.

La Corte di