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Ordinanza — n. 20686/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20686/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20686/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35977/2019 R.G. proposto da: YOUSSEF YOUSSRY, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della NEW YORK SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO BARDI -ricorrente- contro ABDELMEGID MAHMOUD ELSAYED MAHDI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GIOVANNELLI, MARINA ELENA DALLU' -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1710/2019 depositata il22/10/2019, R.G. n. 751/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20686/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 35977/2019 R.G. proposto da: YOUSSEF YOUSSRY, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della NEW YORK SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO BARDI -ricorrente- contro ABDELMEGID MAHMOUD ELSAYED MAHDI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GIOVANNELLI, MARINA ELENA DALLU' -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1710/2019 depositata il22/10/2019, R.G. n. 751/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott.

Parole chiave

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disdetta rinuncia a pretese di salario diminuzione di stipendio lavoratori a tempo parziale disdetta per rappresaglia contratti di lavoro
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35977/2019 R.G. proposto da: YOUSSEF YOUSSRY, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della NEW YORK SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO BARDI -ricorrente- contro ABDELMEGID MAHMOUD ELSAYED MAHDI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GIOVANNELLI, MARINA ELENA DALLU' -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1710/2019 depositata il22/10/2019, R.G. n. 751/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da Abdelmegid Mahmoud Elsayed Mahdi, condannava la datrice di lavoro New York s.r.l. al pagamento della somma di € 4.089,11 a titolo di differenze fra le ore di lavoro effettivamente pagate e quelle dovute in base all’orario contrattuale a tempo parziale misto, articolato su trenta ore settimanali; respingeva la domanda di condanna alle ulteriori differenze retributive e di accertamento della nullità delle pretese dimissioni rassegnate dal dipendente in data 9 novembre 2015;

2. la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione, ha condannato la datrice di lavoro a corrispondere l’ulteriore importo di € 2.144,06 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo decorrente dal 18 luglio al 9 settembre 2014 e dal 7 maggio al 9 novembre 2015, oltre tutte le retribuzioni maturate dal 13 dicembre 2016 parametrate su una retribuzione oraria di € 8.03, con orario di lavoro al 75%, corrispondent3 a € 1.179,75 mensili della retribuzione globale di fatto, oltre accessori .

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso New York s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; la parte intimata ha resistito con controricorso; 4. è stato depositato verbale di conciliazione; Considerato che 1. dal verbale di conciliazione in data 25 febbraio 2020, davanti alla Corte di appello di Milano- Sezione Lavoro, emerge che le parti hanno concluso “una transazione di carattere generale”, definendo via transattiva il complessivo contenzioso in essere tra le stesse e per quel che qui rileva anche la presente controversia;

2. da tanto deriva la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in caso alla odierna ricorrente;

3. attesa la intervenuta conciliazione si ravvisano ragioni di compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

4. in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio delraddoppio del contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo percessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità( Cass. n.20697/2021, Cass. n. 3542/2017);

P.Q.M.

La Corte dichi