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Ordinanza — n. 20680/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20680/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32775-2019 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro BEVILACQUA ALESSANDRO, BORGONOVO LUCA, GADOLA ANDREA, LOGIUDICE FILIPPO, PERNIGOTTI ANDREA, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 32775/2019 Cron.

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20680/2023 — snciv · Corte di Cassazione: pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Parole chiave

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lavoratori anziani indennità di anzianità calcolo della rendita di vecchiaia avanzamento di scatto aumento della rendita di invalidità calcolo delle annualità

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32775-2019 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro BEVILACQUA ALESSANDRO, BORGONOVO LUCA, GADOLA ANDREA, LOGIUDICE FILIPPO, PERNIGOTTI ANDREA, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 32775/2019 Cron.

Rep. Ud. 06/06/2023 CC la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1109/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 1416/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello di Trenitalia spa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia spa affidato a quattro motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che:

3. Trenitalia spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore dei controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo;

5. le spese del giudizio di legittimità sono posto a carico del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della società alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 40413 del 2021; n. 40412 del 2021; n. 38901 del 2021; n. 38902 del 2021);

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del