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Ordinanza — n. 20661/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's interpretation of the collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20661/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Risorse Roma Spa inadmissible, ordering the company to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court erred in interpreting a collective agreement by relying solely on the literal meaning of 'external sites' rather than considering broader contexts. The court rejected this, stating that the appeal lacked the required specific argumentation to prove the lower court's reasoning was objectively deficient or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of the interpretation of a collective agreement is inadmissible if it merely offers an alternative plausible interpretation without demonstrating the objective deficiency or contradiction of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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interpretazione accordo sindacale ricorso inammissibile argomentazione specifica doppia conforme sede esterna contratto sindacato legittimità riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione degli artt.
Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
"doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co.
art. 360 c.p
3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17067 del 2007
Cass. n. 17067 del 2007; Cass.
Cass. n. 1175
17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass.
Cass. n. 18375 del 2006
Cass. n. 18375 del 2006); inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd.
Cass. n. 12468 del 2004
Cass. n. 12468 del 2004; Cass.
Cass. n. 22979 del 2004
12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass.
Cass. n. 7740 del 2003
22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass.
Cass. n. 12366 del 2002
7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass.n.
Cass. n. 11053 del 2000
Cass. n. 10131 del 2006
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9575/2022 R.G. proposto da: RISORSE PER ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato GIOSAFAT RIGANO' che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro BARBATO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FRANCESCO DENZA n. 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO GALLETTI, rappresentatae difesa dall'avvocato MARTA NEGRONI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3711/2021 depositata il22/10/2021, R.G. n. 1756/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 22 ottobre 2021, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso in opposizione proposto da Risorse Roma Spa avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento del credito rivendicato da Maria Grazia Barbato, concernente il diritto ad una "indennità prevista dall'accordo del 16.7.2009 (denominata dal primo giudice come 'attività prestata fuori sede')", sotto forma di "buoni-pasto del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza";

2. i giudici d'appello, conformemente ad altri precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative [...] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare "presso l'ufficio di Roma Capitale costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di Via di Decima n. 96/102"; 2.1. nondimeno, in ordine al quantum, la Corte territoriale ha ritenuto di accogliere la prospettazione di parte appellata quanto al minor numero di giornate lavorative allegato, al criterio contabile ed al corrispondente minor corrispettivo quantificato, in assenza di contestazione di parte appellante.

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con un unico motivo;

4. resiste, con controricorso assistito da memoria, Maria Grazia Barbato. CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia: "violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo sindacale del 16 luglio 2009"; si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte romana, "il significato letterale delle espressioni usate dalle parti sociali non era evidente ed univoco al punto da far ritenere sufficiente il richiamo al solo canone letterale per la sua interpretazione"; secondo parte ricorrente, con l'espressione "sedi esterne", le parti sociali avrebbero fatto riferimento "alle sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali";

2. il motivo è inammissibile; l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass.n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019;

Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le altre, Cass. n. 18375 del 2006;

Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass.n. 11053 del 2000); al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito -alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello 'dell'argomentazione di carattere confutativo laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini:

Cass. n. 18375 del 2006); inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;

4. conclusivamente il ricorso deve esseredichiarato inammissibile;

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; 5.1. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.LU . n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,