Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to full settlement of costs between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the proceedings without ruling on the merits because the appellant and the respondent agreed to fully compensate each other's litigation costs. The appellant had previously appealed a second-instance judgment that partially awarded damages to the respondent based on a presumed non-compete agreement. The court noted the formal settlement of expenses submitted before the hearing and applied the relevant procedural articles to terminate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When parties agree to fully compensate litigation costs, the court may declare the proceedings extinguished without deciding on the merits or determining the final allocation of costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18997-2018 proposto da: F.LLI SIMONETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 11, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LORE', rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE DOMENELLA, MARIA LALLA; - ricorrente - contro CANNELLA MARCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMINO LUZI; Oggetto R.G.N. 18997/2018 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 305/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 16 gennaio 2018, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello di F.lli Simonetti s.p.a., ha compensato per un terzo tra le parti e spese del giudizio di primo grado, ponendole per i due terzi a carico di Cannella Mauro, nel resto rigettando il gravame avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione della società al decreto con il quale il suo ex agente l’aveva ingiunta al pagamento della somma di € 38.408,08, revocandolo e condannandola al pagamento della minor somma di € 17.595,00;
2. essa ha infatti ritenuto, nonostante la ribadita reiezione della domanda riconvenzionale della società preponente di restituzione, in particolare, della somma corrisposta all’ex agente a titolo di compenso per la stipulazione in patto di non concorrenza, per difetto di prova di un tale patto, comunque integrare grave ed eccezionale ragione di compensazione, quanto meno parziale, l’intervenuto pagamento da parte della società opponente di una cospicua parte del credito del predetto prima della notificazione del decreto ingiuntivo;
4. con atto notificato il 15 giugno 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’agente ha resistito con controricorso;
5. prima dell’odierna adunanza la società ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dalla lavoratrice, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;
6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma il 7 giugn