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Ordinanza — n. 20651/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew the lawsuit and settled costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20651/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant, Trenord S.R.L., formally withdrew its cassation appeal and the respondents accepted this withdrawal. Although the lower court had previously ruled on a labor dispute regarding apprenticeship seniority, the parties subsequently agreed to settle all costs and terminate the litigation. Consequently, the Court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to formally close the case without issuing any further rulings on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal and agree on cost allocation, the Court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits or imposing sanctions.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings costs compensation agreement cassation appeal dismissal labor dispute settlement lavoratori anziani indennità di anzianità attività lucrativa all'età pensionabile

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
art. 390 c.p
art. 391 c.p
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31914-2021 proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; - ricorrente - contro CAPRITTI ANDREA, GARRO MASSIMO, MAMBREANI SIMONE, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA Oggetto Apprendistato Computo anzianità servizio R.G.N. 31914/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 CC CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; - controric orrenti - avverso la sentenza n. 861/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 166/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla convenuta Trenord s.r.l. nei confronti degli attuali controricorrenti, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità dell’art. 7 dell’accordo sindacale datato 1.3.2006, nella parte in cui esso prevede che l’anzianità di servizio nel primo periodo di apprendistato (18 mesi) non rilevi al fine della maturazione degli scatti di anzianità; aveva, quindi, accertato ildiritto dei lavoratori istanti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti.

2. avverso tale decisione Trenord s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. hanno resistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto in cui la società,in persona del suo legale rappresentante, all’uopo munito di procura speciale, rinuncia al ricorso per cassazione e gli attuali controricorrenti, a loro volta, accettano contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; nello stesso atto è specificato che le parti hanno separatamente regolato tra loro le spese di questo giudizio, chiedendo solo congiuntamente di dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate.

2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., stante l’accettazione della rinuncia, non va disposto alcun provvedimento sulle spese;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il