Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties settled and extinguished proceedings with offset costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by Trenord S.R.L. and acceptance by the respondents. The underlying dispute concerned the recognition of apprenticeship seniority for wage increases, which the lower court had initially ruled in favor of the workers. Since the parties mutually agreed to settle the litigation and offset costs, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without issuing a ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal and accept the withdrawal, the proceedings are extinguished without cost allocation; the exceptional cost-sharing rule of Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 does not apply to settled cases.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15850-2021 proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; - ricorrente - contro BARBIERI DAVIDE, SPEZIALE MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE Oggetto Apprendistato Computo anzianità servizio R.G.N. 15850/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 CC 69, presso lo studio dell'avvocato ROSALIA MANGANO, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELA MANINI, GIANLUCA BRASCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1057/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2020 R.G.N. 278/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla convenuta Trenord s.r.l. nei confronti degli attuali controricorrenti, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità dell’art. 7 dell’accordo sindacale datato 1.3.2006, nella parte in cui esso prevede che l’anzianità di servizio nel primo periodo di apprendistato (18 mesi) non rilevi al fine della maturazione degli scatti di anzianità; aveva, quindi, accertato il diritto dei lavoratori istanti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
2. avverso tale decisione Trenord s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;
3. hannoresistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto in cuila società, in persona del suo legale rappresentante, all’uopo munito di procura speciale,rinuncia al ricorso per cassazione e gli attuali controricorrent i , a loro volta, accettano contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; nello stesso atto è specificato che le parti hanno separatamenteregolato tra loro le spese di questo giudizio, chiedendo solo congiuntamente di dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate.
2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3 ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., stante l’accettazione della rinuncia, non va disposto alcun provvedimento sulle spese;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il g