Cassation appeal dismissed for lack of interest; worker withdrew suit after losing appeal on fixed-term contract nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit due to a lack of interest. The underlying dispute involved a public works contractor challenging the nullity of fixed-term employment contracts, arguing they violated regional bans on new hires and should be converted to indefinite terms. The lower court had ruled against the worker, finding the contracts invalid and ordering reinstatement, which led the appellant to abandon the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the suit due to a subsequent lack of interest, resulting in the condemnation of the appellant to pay the opposing party's litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38176-2019 proposto da: BONUOMO ROSARIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO GENTILE; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 140, presso Oggetto R.G.N. 38176/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC lo studio dell'avvocato LUCA TROIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO RUSTICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 567/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1068/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 31 maggio 2019, la Corte d’appello di Catania ha rigettato la domanda di Rosario Bonuomo, suo dipendente con mansioni dapprima di operaio comune e quindi di operaio specializzato, addetto alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche previste nei progetti operativi predisposti dall’ente:
a) di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato (ventiquattro in tutto) stipulati con esso dal 16 agosto 2000 al 30 dicembre 2013, per insussistenza e mancata specificazione delle esigenze organizzative o produttive di carattere transitorio;
b) di sua condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno conseguenti. Così essa ha riformato la sentenza di primo grado, che l’aveva parzialmente accolta, accertando la nullità del termine apposto (non già al primo, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, ma) al contratto decorrente dal 3 dicembre 2001 e pertanto l’esistenza da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, ordinando al Consorzio di ripristino del rapporto e condannandolo al pagamento, in favore del predetto a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a 4,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
2. in applicazione di recenti arresti di legittimità (Cass. nn. 274/2019, 3140/2019), ricostruttivi del quadro normativo della materia – nel senso dell’inapplicabilità dei principi affermati da Cass. s.u. 4685/15, in tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici anche economici, ai consorzi di bonifica siciliani nonostante aventi una tale natura, per la specialità della disciplina per essi dettata dalla normativa regionale, di espresso divieto di nuove assunzioni (salvo un periodo transitorio reiteratamente prorogato di possibile assunzione di personale, a condizioni specificamente previste, ai sensi della legge n. 230/1962) – la Corte territoriale ha ritenuto la nullità dei rapporti instaurati (per effetto di conversione di contratti a tempo determinato legittimi o anche oggetto di ricorso ad essi abusivo) in violazione del suddetto divieto, pertanto da considerare come rapporti di fatto, ai sensi dell’art. 2126;
3. una volta negata la possibilità di conversione dei rapporti di lavoro a termine tra le parti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essa ha coerentemente rigettato anche la domanda risarcitoria (eventualmente deducibile, nell’ipotesi di ricorso abusivo al contratto a tempo determinato, in applicazione della responsabilità contrattuale a norma dell’art. 1218 c.c.) proposta dal lavoratore, “siccome direttamente correlata alla chiesta conversione”;
4. con atto notificato il 29 novembre 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il Consorzio ha resistito con controricorso;
5. prima dell’odierna adunanza il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha comunicato il19 maggio 2023 la volontà di rinunciare per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia non risulta accettata: sussistono pertanto i requisiti per la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, in applicazione del regime di soccombenza virtuale, in assenza di un diverso accordo delle parti sulla loro regolamentazione;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali. Oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.