Cassation dismisses age discrimination and prescription claims against employer for lack of interest and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first two appeals inadmissible due to the employer's subsequent withdrawal of those specific grievances, while rejecting the third claim regarding prescription periods. The lower court had correctly applied the rule that prescription for indefinite-term employment contracts begins only upon termination, finding the interruption letters valid. Consequently, the employer was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 legge n. 25/1955; Art. 2948 n. 4 c.c.: The Court holds that where a party withdraws specific grievances, those claims become inadmissible due to lack of interest, while the remaining claim regarding the commencement of prescription upon termination of employment is rejected as unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27177/2021 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato PAOLO TOSI ; -ricorrente- contro SAVIOTTI ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA CIVITELLI, ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 437/2021R.G.N. 743/2020 depositata il 27/04/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 437/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 7 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell’Accordo 1.3.2006, nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del dipendente all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi, con condanna di parte datoriale a riconoscere il diritto alla maturazione del primo scatto di anzianità decorsi i primi 24 mesi di servizio e a corrispondere le relative differenze retributive.
2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che:
a) l’art. 19 della legge n. 25/1955 era venuto meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11;
b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall’art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell’anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto;
c) l’art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia;
d) parimenti l’art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall’art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo;
e) all’art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa;
f) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione “è considerato utile” inserita nell’art. 19 legge n. 25/55 el’espressione “è computato”contenuta nell’art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l’univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro;
g) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
h) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell’Accordo Sindacale dell’1.3.2006 nonché dell’art. 18.11 del CCNL Attività Ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l’intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità;
i) con l’entrata in vigore della legge “Fornero” la prescrizione non decorreva in costanza di rapporto di lavoro.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia spa affidato a quattro motivi cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 l. 25/1955, 12 prel. c.c., anche in relazione all’art. 7 dell’accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell’inadempimento datoriale all’obbligo formativo), delle espressioni normative “considerare utile” (art. 19 l. 25/1955) e “computare” (art. 3 d.lgs. 276/2003): dovendosi intendere l’imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell’apprendistato, ai fini dell’anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all’autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all’accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta lettura dell’arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 200 0/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all’età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 cc, in combinato disposto con l’art. 18 commi 1 e 2 legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che, nella fattispecie, la prescrizione delle relative pretese sarebbe decorsa in pendenza di rapporto di lavoro e non sarebbe, invece, stata sospesa o interrotta.
2. Preliminarmente va evidenziato che il primo ed il secondo motivo vanno dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata presentata dalla società rinuncia parziale alle suddette censure.
3. Il terzo motivo non è fondato.
4. Questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto dilavoro (Cass. n. 26246/2022).
5. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con una interpretazione della norma, in diritto, conforme al suddetto principio e con un accertamento di merito non adeguatamente censurato, ha statuito che, in considerazione della validità delle lettere interruttive del 10 agosto 2017 e del 14 gennaio 2019 e della sospensione di ogni termine prescrizionale con decorrenza dai cinque anni precedenti la entrata in vigore della legge n. 92/2012, la eccezione di prescrizione non era fondata.
6. Alla stregua di quanto esposto, i l terzo motivo va rigettato mentre il primo ed il secondo devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
7. In virtù del criterio della soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo e rigetta il terzo. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe