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Ordinanza — n. 20624/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax notice due to lack of standing interest under new Supreme Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20624/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Fusca's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his opposition to tax notices. Fusca argued that the INPS failed to prove the statute of limitations had expired after the notices were served, but the INPS contended the debt was time-barred. The court ruled that the new Supreme Court precedent established no legal gap requiring an action to challenge the tax notice's validity, thereby stripping the plaintiff of the necessary legal interest to proceed.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis; In cases of compulsory public revenue collection via tax roll, the specific interest to act is absent where the taxpayer cannot demonstrate a prejudice from the roll entry, as no legal protection gap exists for challenging the notice's validity.

Parole chiave

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interest to act tax roll opposition statute of limitations public revenue collection legal standing Supreme Court precedent inadmissible appeal incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis
26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione; l'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, (introdotto dal D.L.
D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis
12, comma 4-bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L.
L. n. 215 del 2021
D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 4
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, (introdotto dal D.L.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis
602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R.n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo u
art. 363 c.p
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3); inoltre, il D.P.R.
art. 372 c.p
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10859 del 2023
CONSIDERATO CHE il ricorso si inserisce nella cornice nomofilattica delineata da Cass. n. 10859 del 2023 alla luce dell'intervento della sentenza n.
Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022
Cass. n. 29294 del 2019
Cass. sez. un. n. 15354/15
Cass. sez. un. n. 28528/18
Cass. sez. un. n. 18041/19
Cass. sez. un. n. 7756/20
Cass. n. 477/71
Cass. n. 16281/16
Cass. nn. 16512 e 24461/19
Cass. sez. un. n. 22080/17
Cass. n. 1558/20
Cass. n. 20694/21
Cass. n. 40763/21
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9239/2022 R.G. proposto da: FUSCA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, via Marianna Dionigi, presso lo studio dell’avvocato TRICOLI AURELIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA , CORETTI ANTO NIETTA e MARITATO LELIO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difendeope legis -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n. 43/2022 , depositata il24/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad estratto di ruolo cui erano sottesi plurimi avvisi di addebito e cartelle di pagamento; ricorre avverso tale sentenza Fusca Francesco, con ricorso affidato a plurimi motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale ha svolto difese, con controricorso, l’INPS; ADER ha chiesto solo di partecipare alla discussione orale;

CONSIDERATO CHE il ricorso si inserisce nella cornice nomofilattica delineata da Cass. n. 10859 del 2023 alla luce dell'intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione; l'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R.n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3); inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 biscome convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che il ricorrente principale ha proposto ricorso "impugnando l'estratto di ruolo" di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l'accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo; sulla questione dell’ammissibilità di un’azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.

In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; in assenza della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; all’evidenza tale conclusione, per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto; invero Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.); in definitiva, il ricorso è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire; la novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo u