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Ordinanza — n. 20623/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax notice opposition due to lack of standing and prior knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20623/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs and a related company against an opposition to a tax notice. The court held that the opposition was inadmissible due to a lack of standing, as the heirs had no enforceable titles against the deceased business owner. Furthermore, the court found that the parties had already acquired knowledge of the tax debts prior to the issuance of the notice, rendering the opposition unnecessary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The opposition to a tax notice is inadmissible if the opposing party lacks standing due to the absence of enforceable titles and has already acquired knowledge of the debt prior to the notice's issuance.

Parole chiave

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lack of standing tax notice opposition enforceable titles prior knowledge of debt inadmissible opposition heirs of deceased court costs allocation obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Unite, n. 26283 del 2022
Cass., n. 10859 del 2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 463/2021 R.G. proposto da: MAGIA DI SALVI EUGENIO NATALE C SAS, SALVI MARIA LETIZIA, SALVI GIACOMO, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dall'avvocato TEDESCO GIORGIO -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difendeope legis -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, CORETTI ANTONIETTA e DE ROSE EMANUELE -controricorrente- nonchè contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSIC URAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTONE MICHELE eFRASCONA' LORELLA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 78/2020 , depositata il24/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire,l’opposizione ad estratto di ruolo, in assenza di atti esecutivi nei confronti degli attuali ricorrenti, eredi di Paola Rivola, titolare dell’impresaVerniciature Ma.Gia. di Rivola Paola, i quali assumevano di avere appreso solo dall’estratto di ruolo dell’esistenza di avvisi di addebito e cartelle di pagamento, asseritamente mai notificati, in riferimento a omissioni contributive e premi non pagati, pretesi dall’INPS e dall’INAIL;

2. ricorrono avverso tale sentenza l a s.a.s. MAGIA DI SALVI EUGENIO NATALE C., quale società conferitaria dell’azienda Verniciature Ma.Gia. di Rivola Paola, e Salvi Maria Letizia e Salvi Giacomo quali eredi di Rivola Paola, con ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato conmemoria, avverso il quale hanno svolto difese, con controricorso, INPS, INAIL e ADER; CONSIDERATO CHE 3. tra i plurimi motivi svolti, il quinto motivo di doglianza, con il quale si censura la ritenuta inammissibilità dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, è da esaminare in via preliminare ad ogni altra doglianzaed è da rigettare in continuità con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte,con la sentenza n. 26283 del 2022, la cui motivazione e gli snodi argomentativi s’intendono qui integralmente richiamati, per relationem , accertata dalla Corte territoriale, nella vicenda ora all’esame, la rituale conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito in data ben anteriore al rilascio dell’estratto di ruolo,oggetto di opposizione (v., in conformità e in applicazione di Cass.,Sez.Un., n.26283 del 2022 cit., fra le successive conformi, Cass. n. 10859 del 2023alla quale si rinvia);

4. tanto basta per ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza che variamente censurano, con plurimi profili, la validità della notifica delle cartelle;

5. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il quinto motivo, assorbiti gli altri; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.