Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguishes proceedings per art. 390 and 391 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal following the plaintiff's formal withdrawal of the case. TRENORD S.R.L. had challenged a Milan Court of Appeal decision confirming the nullity of specific railway collective bargaining agreement articles regarding apprenticeship period calculations. The court ruled that the proceedings must terminate under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure upon the filing of such a withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Upon the filing of a withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without the need to rule on costs or apply the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16841-2021 proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; - ricorrente - contro MAGNO ANDREA, D'ANGELO SALVATORE, D'APOLLONIO MATTIA, PERFETTO ANTONIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocat i VALENTINA CIVITELLI, ALBA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1051/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 332/2020;
Oggetto RINUNCIA R.G.N. 16841/2021 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente; hanno resistito con controricorso gli intimati;
3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c.;
2. in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;
3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Co