Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20529/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20529/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20529/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di Alfonso Iandolo, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta a far accertare l’inefficacia nei suoi confronti della cessione di ramo d’azienda da MSD Italia srl (già Merck Sharp Dohme Italia spa) a X-Pharma per mancanza del consenso necessario ai sensi dell’art. 1406 c.c. nonché l’annullabilità dell’accordo individuale del 27.3.2008 per vizi del consenso, con ripristino in ogni caso del rapporto di lavoro in capo a MSD e condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1406 c.c, art. 420, comma 5 cod. proc. civ, art. 2113 cod. civ; Ordinanza — n. 20529/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Le censure mosse dal ricorrente, formulate sub specie di violazione di plurime disposizioni di legge sostanziale e processuale, investono nella sostanza la valutazione dei plurimi elementi di prova come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), contrapponendo all’apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, sorretto da motivazione logica e coerente, una diversa lettura dei dati probatori, e sono come tali inammissibili.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio del consenso contratto di compravendita di azioni esclusione del socio accordo aziendale revoca del concordato nullità delle intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1406 c.c
art. 420, comma 5 cod. proc. civ
e dell’art. 420, comma 5 cod. proc. civ., in relazione alla nullità o annullabilità dell’atto transattivo sottoscritto il 27.3.2008.
art. 2113 cod. civ
Si sostiene che l’atto transattivo stipulato nelle forme previste dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4673-2019 proposto da: IANDOLO ALFONSO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CAPECE; - ricorrente - contro MSD ITALIA S.R.L. (già MERCK SHARP DOHME ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA; Oggetto Trasferimento di azienda R.G.N. 4673/2019 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2056/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2018 R.G.N. 1980/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di Alfonso Iandolo, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta a far accertare l’inefficacia nei suoi confronti della cessione di ramo d’azienda da MSD Italia srl (già Merck Sharp Dohme Italia spa) a X-Pharma per mancanza del consenso necessario ai sensi dell’art. 1406 c.c. nonché l’annullabilità dell’accordo individuale del 27.3.2008 per vizi del consenso, con ripristino in ogni caso del rapporto di lavoro in capo a MSD e condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale, premessa l’irrilevanza delle censure relative alla cessione del ramo d’azienda a cui il sig. Iandolo era rimasto estraneo, ha escluso che ricorressero i vizi dal medesimo denunciati, di annullabilità per dolo dell’accordo conciliativo e, specificamene, che il predetto “si fosse determinato all’accordo conciliativo, peraltro raggiunto in sede protetta sindacale, solo in ragione della successiva assunzione presso X-Pharma e della ritenuta stabilità di questa e che comunque, ove anche avvenuto, ciò dipendesse da dolo della controparte”.

3. Avverso tale sentenza Alfonso Iandolo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La MSD Italia srl ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, commi 1 e 4 cod. civ., degli artt. 2113, 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 cod. civ. e dell’art. 420, comma 5 cod. proc. civ., in relazione alla nullità o annullabilità dell’atto transattivo sottoscritto il 27.3.2008. Si sostiene che l’atto transattivo stipulato nelle forme previste dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ. sia formalmente valido ma impugnabile per vizi del consenso e che nel caso in esame i giudici di merito hanno omesso di valutare una serie di circostanze di fatto, dedotte negli atti introduttivi del giudizio, e concernenti le rassicurazioni ricevute dalla datrice di lavoro in ordine alla serietà, affidabilità e solidità della cessionaria X-Pharma, che avevano determinato l’attuale ricorrente ad acconsentire alla stipula dell’accordo; si assume il carattere doloso della condotta posta in essere da MSD in danno del ricorrente per avere la società alterato, con artifici e raggiri, la volontà negoziale del medesimo prospettandogli circostanze non veritiere, quali la garanzia di prosecuzione del rapporto con X-Pharma per 36 mesi, ed omettendo di comunicare i rischi di tale operazione economica, in tal modo inducendo in errore il lavoratore e determinando lo stesso a concludere una transazione che altrimenti non avrebbe mai concluso.

6. Il ricorso non può trovare accoglimento.

7. Secondo un indirizzo consolidato, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 5734 del 2019; v. anche Cass. n. 20231 del 2022; n. 2479 del 2007).

8. La Corte di merito si è attenuta ai principi di diritto richiamati e, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che ricorressero gli estremi del dolo avendo, tra l’altro, appurato come i documenti invocati dal lavoratore fossero “inidonei ad assumere valenza determinativa della sua volontà contrattuale” in quanto relativi alla cessione di ramo d’azienda a cui il predetto era rimasto estraneo; inoltre, che il lavoratore aveva avuto tempo e possibilità di raccogliere informazioni sulla situazione economico-finanziaria di X-Pharma; che la prospettiva di assunzione presso quest’ultima era accompagnata dalla alternativa di cessazione del rapporto di lavoro con la cedente verso corresponsione di un congruo incentivo all’esodo; che l’attuale ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare per la cedente, rifiutando entrambe le offerte (di passaggio alle dipendenze di X-Pharma e di cessazione del rapporto con incentivo); che la conciliazione conclusa non reca alcun riferimento alla assunzione presso X-Pharma ma, unicamente, la risoluzione consensuale del rapporto con la datrice di lavoro e la definizione di ogni possibile questione con la stessa “verso la corresponsione di una congrua somma di denaro” (v. sentenza d’appello, pagg. 11-12).

9. Le censure mosse dal ricorrente, formulate sub specie di violazione di plurime disposizioni di legge sostanziale e processuale, investono nella sostanza la valutazione dei plurimi elementi di prova come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), contrapponendo all’apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, sorretto da motivazione logica e coerente, una diversa lettura dei dati probatori, e sono come tali inammissibili.

10. Per tali ragioni deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

11. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti