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Ordinanza — n. 20507/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed due to transactional settlement ending all litigation between IBM Italia and labor representatives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20507/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation matter ended following a transactional settlement agreed upon by both parties. IBM Italia and the labor representatives had previously contested the legality of a branch transfer and the continuity of employment relationships, but ultimately reached a conciliatory agreement covering all disputed aspects. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A transactional settlement between parties extinguishes the subject matter of the dispute, necessitating a declaration of cessation of the contested matter and the mutual compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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transactional settlement cessation of matter litigation costs labor dispute branch transfer employment continuity cassation procedure mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
in relazione alla defi nizione del giudizio con statuizione di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20697/2021
228 del 2012 ( Cass. n. 20697/2021, Cass.
Cass. n. 3542/2017
20697/2021, Cass. n. 3542/2017);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30814/2019 R.G. proposto da: IBM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiANDREA NICOLO' STANCHI, ROMOLO STANCHI, LUCA MATTEO DAFFRA -ricorrente- contro APICELLA CONCETTA, BONATO EMILIANO, CATTANEO ROBERTO, IANNOZZI MARCO, FODALE ALBERTO, BIANCOTTO SERGIO, ZAPPALORTO STEFANO, LONGHITANO DANILO, SCRIMAGLIO GIOVANNI, FABIETTI MONICA, ROSSETTI ADRIANO, BUTTÒ GABRIELE, PERETTO GIAMPIERO, BRIGHENTI LUCA, STOCCO MASSIMO, SEVERINO RAFFAELLA, PASSERINO MARIO, GIUSTETTO PAOLO, SPINATO GIORGIO, MURONI DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA CRESCENZIO n.58, presso lo studio degli avvocatiBRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI che li rappresentanoe difendono unitamente a ll’avvocato ELENA POLI -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 668/2019 depositata il09/04/2019, R.G. n. 584/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. IBM Italia s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che, accertata la illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda al quale erano addetti i lavoratori, originari ricorrenti, e la giuridica continuità con la società cedente dei rapporti di lavoroin oggetto, aveva condanna di IBM Italia s.p.a. al ripristino dei detti rapporti con adibizione dei lavoratori alle precedenti mansioni e nella medesima sede di lavoro ; gli intimati hanno depositato controricorso;

2. la società ricorrente ha depositato rinunzia accettata da controparte; entrambe le difese hanno dato atto dell’avvenuta definizione transattiva della lite, relativa a tutti gli aspetti in controversia e chiesto la compensazione delle spese di lite; Considerato che 1.la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

2. le spese di lite sono compensate in conformità della concorde richiesta delle parti;

3. in relazione alla defi nizione del giudizio con statuizione di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 ( Cass. n. 20697/2021, Cass. n. 3542/2017);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa