Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20499/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor dismissal, extinguishing proceedings due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20499/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the proceedings against Air Italy S.p.A. and dismissed the appeal filed by the employee, Efisio Giua. The lower court had previously ordered the employer to reinstate the worker and pay damages following a mobility procedure dismissal. The Supreme Court ruled that the specific grounds for cassation raised by the parties were not met, leading to the termination of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The court extinguishes proceedings when the specific grounds for cassation are absent, thereby terminating the litigation and awarding costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings cassation admissibility labor dismissal appeal mobility procedure costs allocation licenziamento collettivo disdetta ingiustificata licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art.
Art. 391, last paragraph c.p.c.
per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2.
Art. 13, paragraph 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 390 c.p
sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24519-2020 proposto da: AIR ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, già MERIDIANA FLY S.P.A., in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO; - ricorrente - contro GIUA EFISIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 24519/2020 Cron.

Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 88/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 20 luglio 2020, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il reclamo principale di Air Italy s.p.a. in liquidazione e parzialmente accolto quello incidentale di Efisio Giua, limitatamente all’esclusione della detrazione dell’aliunde percipiendum dal lavoratore dal 1° al 31 luglio 2017, come retribuzione propostagli da Air Italy s.p.a., rigettato nel resto, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, in esito a procedura di mobilità, il 28 giugno 2016, da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge, detratto il detto aliunde percipiendum;

2. con atto notificato il 18 settembre 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;

3. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

4. nelle more del giudizio, C.A.I. s.p.a. ha notificato il 23 maggio 2023 la rinuncia al ricorso e il lavoratore, preso atto della rinuncia, ha insistito per la sua condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei propri difensori antistatari:

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. dichiara l’estinzione del processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giug