Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20496/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on first ground but allows second, sending case back to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20496/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the first appeal ground as inadmissible while allowing the second ground regarding the application of specific labor regulations. The lower court incorrectly deemed these rules inapplicable to former language readers who had obtained a permanent employment status through a prior final judgment. The Court ruled that such judicially confirmed permanent contracts must be treated as if they were concluded under the relevant decree, ensuring favorable legal protections persist despite the lack of a specific contract signature.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 co. 3, L. 240/2010; Art. 1 comma 1, d.l. n. 2/2004: Judicial confirmation of an indefinite-term employment relationship for language readers triggers the application of the specific statutory regime, regardless of the absence of a formal contract under the transitional decree.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial confirmation of employment language readers status indefinite term contract legislative transformation labor law interpretation final judgment effect statutory regime application

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 co. 3, L. 240/2010
petrato dall’art. 26 co. 3, L. 240/2010 (art.
Art. 1 comma 1, d.l. n. 2/2004
19164; poi Cass. 17 agosto 2018, n.
Art. 4, d.l. n. 120/1995
382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l.
Art. 28, d.P.R. n. 382/1980
c.p.c., che «all'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R.
Art. 360 b. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 2 agosto 2017, n. 19164
Cass. 17 agosto 2018, n. 20765
19164; poi Cass. 17 agosto 2018, n. 20765 e altre conformi); 3.1 si è altresì precisato (Cass.
Cass. 20 maggio 2022, n. 16449
Cass. 23 ottobre 2017, n. 24963
Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019
2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019;

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

petrato dall’art. 26 co. 3, L. 240/2010 (art. 360 b. 3 c.p.c), censurando il fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile tale disciplina al caso delle ricorrenti; il motivo è fondato; questa S.C., ha già ritenuto, con pronuncia a S.U. alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c., che «all'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di "ruolo ad esaurimento" per il rapporto di lettorato, sicché, ove l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE”(Cass., S.U., 2 agosto 2017, n. 19164; poi Cass. 17 agosto 2018, n. 20765 e altre conformi); 3.1 si è altresì precisato (Cass. 20 maggio 2022, n. 16449), richiamando anche altri precedenti, che «la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995»con richiamo a Cass.23 ottobre 2017, n. 24963 (il cui caso era simile al presente), ritenendosi altresì – così sempre Cass. 16499/2022 cit. - che « al rapporto intercorrente fra l'Università e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120/1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 d.l. n. 2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019;

Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018)»; ne deriva che il giudicato intanto potrà avere persistente rilievo, in quanto da esso derivino trattamenti più favorevole da conservare ad personam, ma comunque i rapporti restano soggetti alla disciplina di cui alla normativa citata, anche come autenticamente interpretata; 3.2 il contrario avviso della Corte territoriale, in particolare sul rilievo da attribuire alla mancata stipula del contratto CEL, va dunque disatteso e, in applicazione dei principi stabiliti dai precedenti tutti sopra citati, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla medesima Corte territoriale, la quale deciderà facendo applicazione dei principi di cui sopra ed in particolare di quelli sintetizzati alpunto 3.1 che precede;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catani