Court corrects Cassation order to pay state instead of client due to state-funded legal aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the allocation of litigation costs. The client, who received state-funded legal aid, was erroneously ordered to pay the opposing party instead of the state treasury. The court ruled that when a party is awarded state-funded representation, any cost award against them must be paid to the state, not the opposing litigant. Consequently, the specific wording in the original order directing payment to the client was amended to direct payment to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 DPR n. 115/2002; Art. 391-bis c.p.c.: When a party awarded state-funded legal aid is condemned to pay litigation costs, the payment must be made to the state treasury, not to the opposing party, and such errors in the order are correctable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7913-2022 proposto da: CONCETTI MARIA GRAZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUANA SANDRONI; - ricorrente - contro SALVATORI FAUSTO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 27405/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 8780/2020; Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 7913/2022 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. l'avv. Luana Sandroni, difensore di Grazia Concetti nel giudizio in contraddittorio con Fausto Salvatori, conclusosi con ordinanza n. 27405 del 2021, con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Salvatori e condannato lo stesso “al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità”, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali “in favore della controricorrente” anziché “in favore dell’Erario”, atteso che la controricorrente Grazia Concetti era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona;
2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che:
3. l'istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata;4. come documentato in atti, in data 27.4.2020 è stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’interesse di Grazia Concetti, in relazione al procedimento poi definito con ordinanza di questa Corte n. 27405 del 2021 e in data 30.4.2020 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona ha deliberato l’ammissione (delibera comunicata all’avv. Luana Sandroni il 4.5.2020);
5. nel controricorso di Grazia Concetti, notificato il 4.5.2020 e depositato nel giudizio presso la S.C., era indicato come doc. 4 allegato, “istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona” (tale documentazione, con relativa attestazione di conformità, è stata compiutamente depositata solo in allegato all’istanza di correzione di errore materiale);
6. l’avv. Luana Sandroni ha inoltre depositato il provvedimento della Corte d’appello di Ancona del 9.2.2022 che ha respinto l’istanza di liquidazione della parcella dalla stessa presentata sul rilievo che “nel dispositivo dell’Ordinanza n. 27405/2021, emessa dalla Corte di Cassazione il 4 maggio 2021, figura la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, in favore della controricorrente odierna istante, invece che in favore dello Stato”;
7. come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»;
8. questa Corte ha precisato che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C. (Cass. n. 4216 del 2020);
9. l’ordinanza n. 27405 del 2021 è pertanto correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437; Cass. n. 4216 del 2020 cit.);
10. deve quindi disporsi la correzione del dispositivo della citata ordinanza dovendosi sostituire, dopo la statuizione “Condanna il ricorrente al pagamento”, le parole «in favore della controricorrente», con le parole «in favore dell’Erario»;
11. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass.4/1/2016, n. 14).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 27405 del 2021 dovendosi sostituire nel dispositivo, dopo la statuizione “Condanna il ricorrente al pagamento”, le parole «in favore della controricorrente», con le parole «in favore dell’Erario»;ordina alla Cancelleria di annotare il presente p