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Ordinanza — n. 20491/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conversion of temporary CEL contracts to permanent status in universities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20491/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the university professor's appeal challenging the non-conversion of temporary CEL contracts to permanent positions. The court affirmed that such contracts, despite private law characteristics, cannot be converted due to public administration principles requiring fiscal efficiency and meritocratic evaluation. Consequently, the lower court's decision maintaining the temporary nature of the employment relationship was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. 120/1995; Art. 12 L. 236/1995: Temporary contracts with linguistic experts in universities do not convert to permanent status because public administration principles of fiscal efficiency and meritocratic evaluation exclude the homogeneity with private law employment relationships.

Parole chiave

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temporary contract conversion university employment law public administration principles linguistic expert CEL fiscal efficiency requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. 120/1995
l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 4, co.
Art. 12 L. 236/1995
236/1995 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed è sviluppato facendo leva sulla natura privatistica del rapporto di CEL;
Art. 2 L. 230/1962
97, secondo comma, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato» (Cass. 29 ottobre 2021, n.
Art. 5 d.lgs. 368/2001
230 e poi dell'art. 5 d.lgs.
Art. 97 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 ottobre 2021, n. 30909
97, secondo comma, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato» (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30909;
Cass. 28 ottobre 2021, n. 30520
Cass. 28 ottobre 2021, n. 30520; Cass.
Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831
30520; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831);

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Testo completo

lla retribuzione globale di fatto; la Corte d’Appello di Milano ha tuttavia riformato la sentenza di prime cure, limitatamente alla conversione del rapporto, mentre ha confermato la pronuncia indennitaria; la Corte territoriale riteneva che il rapporto di CEL non potesse essere del tutto assimilato ad un rapporto privatistico e dunque che esso, per le esigenze di governo della spesa e di imparziale valutazione meritocratica, non potesse essere convertito a tempo indeterminato, per quanto la genericità delle ragioni giustificative indicate (sostituzione di altra docente e crescenti esigenze didattiche) rendesse illegittima l’apposizione ad essi dei termini e giustificasse la conferma della condanna a titolo risarcitorio per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato;

2. Maria Gema Moscat Bordoy ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l’Università si è limitata a depositare nota di costituzione e resistenza; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 4, co. 2, d.l. 120/1995 conv., in L. 236/1995 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed è sviluppato facendo leva sulla natura privatistica del rapporto di CEL;

2. il motivo va disatteso, essendo del tutto consolidato presso questa S.C. l’orientamento secondo cui «l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e poi dell'art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, secondo comma, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato» (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30909;

Cass. 28 ottobre 2021, n. 30520; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831);

3. al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, essendosi la resistente limitata alla presentazione di memoria di costituzione;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, s