Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20479/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal and declares incidental appeal ineffective, ordering cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20479/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal between IBM Italia and the employee extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal. While the withdrawal was valid, the court noted that the incidental appeal filed by the assignee became ineffective due to the extinction of the main proceedings. Consequently, the court ordered cost compensation based on the principle of balancing expenses among all parties involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal extinguishes the main appeal, rendering any subsequent incidental appeal ineffective, while cost allocation is determined by balancing the parties' interests rather than strictly awarding costs to the non-victorious party.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal extinction of proceedings incidental appeal cost compensation labor law assignment continuity of employment unified contribution mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
ai sensi dell'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/07/2006 n. 15980
tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;
Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008
40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);
Cass. 25485/2018
tra le altre, Cass. 25485/2018, n.
Cass. n. 19560/2015
Cass. n. 1343/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14731/2020 R.G. proposto da: IBM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE DELLE MILIZIE n. 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, ROMOLO STANCHI, ANDREA NICOLO' STANCHI -ricorrente- contro CAMPIGLI GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA COSSERIA n.2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE DELL'ALPI, PASQUALE MARIACRUPI -controricorrentee controricorrente all’incidentale- nonchè contro MODIS ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA che l a rappresenta e difende unitamenteall’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA -controricorrente e ricorrente incidentale- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1566/2019 depositata il03/10/2019, R.G. n. 200/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal ConsigliereDott.

ANTONELLA PAGETTA . Rilevato che 1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità della cessione del rapporto di lavoro di Graziano Campigli, originario ricorrente, attuata mediante trasferimento di ramo di azienda tra la cedente IBM Italia s.p.a. e la cessionari Modis Italia s.r.l., e per l’effetto accertato la continuità giuridica del rapporto di lavoro in capo all’originaria datrice di lavoro, condannando quest’ultima al ripristino del rapporto con adibizione del Campigli in mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso IBM Italia s.p.a. sulla base di tre motivi; Modis Italia s.r.l. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi: Graziano Campigli ha depositato separati controricorso per resistere al ricorso principale e incidentale;

3. IBMItalia s.p.a. ha depositato atto di rinunzia al ricorso che è stato accettato dal Campigli; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;

2. alla stregua di quanto sopra osservato sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio in relazione al rapporto tra IBM Italia s.p.a. e Graziano Campigli;

3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);

4. la declaratoria di estinzione del ricorso principale in relazione al rapporto tra la ricorrente principale ed il lavoratore, comporta la inefficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto da Modis Italia s.r.l.;

5. in relazione al complessivo esito della causa si ravvisano ragioni di compensazione fra tutte le parti delle spese di lite del giudizio di legittimità;

6. non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbl igo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione,sia in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio concernente il rapporto tra la ricorrente principale e Graziano Campigli (v. tra le altre, Cass. 25485/2018, n. 19560/2015), sia in relazione alla sopravvenuta declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, alla luce della ratio della previsione ( Cass. n,1343/2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra IBM Italia s.p.a. e Graziano Campigli e l’inefficacia del ricorso incidentale di Modis I